Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3355 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e, constatata l’inerzia dell’amministrazione sul giudicato formatosi davanti al giudice del lavoro, ordina l’esecuzione integrale del titolo nel termine di sessanta giorni. Il decorso inutilmente del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, legittima l’esperimento del rimedio. L’incarico del commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora è liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

Con sentenza n. 6554/2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di una docente della somma di euro 1.149,95 a titolo di retribuzione professionale per attività prestata con contratti brevi e temporanei, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria. Lo stesso provvedimento ha condannato l’amministrazione alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La sentenza è stata notificata in copia conforme con valore di titolo esecutivo e il Tribunale ha rilasciato certificato di passaggio in giudicato. Non avendo l’amministrazione adempiuto, la ricorrente e il suo difensore hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al conformarsi nel termine di sessanta giorni, la nomina di un commissario ad acta e la condanna per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero, ritualmente intimato, è rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. rispetto a entrambi i capi della sentenza ottemperanda: la condanna al pagamento della somma a titolo di retribuzione professionale, con interessi, e la condanna alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario, che agisce anche in proprio.

Sul piano del titolo, il TAR rileva che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata in copia conforme con valore di titolo per l’esecuzione forzata ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ.; che è in atti il certificato di passaggio in giudicato; e che comunque è decorso inutilmente il termine ante quem di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo il ricorso introduttivo notificato a mezzo p.e.c.

Non essendo documentato il superamento dell’inerzia, il ricorso è accolto con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del MIM, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica. Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 e che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario è tenuto al deposito degli atti tramite la procedura PAT.

Il TAR dispone inoltre, a carico dell’amministrazione e a favore dei ricorrenti, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese del giudizio, comprensive degli atti successivi al decreto, seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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