Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Campania n. 4401 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito e deve emettere una declaratoria in conformità. La regola vale anche quando la causa sia stata trattenuta in decisione e riguarda tanto il ricorso introduttivo quanto il ricorso per motivi aggiunti. L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è pertanto un esito di rito che non richiede l’accertamento della fondatezza delle censure.

Il Fatto

La ricorrente, genitore di un’alunna iscritta alla classe prima ad indirizzo musicale di un istituto comprensivo, ha impugnato davanti al TAR Campania le delibere del Collegio docenti e i verbali che avevano disposto, per la propria figlia, il cambio di strumento musicale da percussioni a sassofono. Il ricorso introduttivo, notificato il 29 aprile 2022 e depositato il 18 maggio 2022, investiva anche i verbali delle prove orientativo-attitudinali e le relative graduatorie.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 7 luglio 2022 e depositato il 21 luglio 2022, la ricorrente ha esteso l’impugnazione alle delibere e al verbale del Collegio docenti che avevano approvato il verbale contenente il contestato cambio di strumento. Si costituivano in giudizio l’Amministrazione scolastica, con atto di mero stile, e una docente controinteressata, che chiedeva il rigetto delle domande. Alla camera di consiglio del 28 settembre 2022 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Prima dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, il difensore della ricorrente ha depositato un atto con cui ha rappresentato che le delibere impugnate non erano state messe in esecuzione, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. La medesima richiesta è stata ribadita con l’istanza di passaggio in decisione.

Il Collegio ha qualificato la questione come di rito, non di merito. Ha richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In tal caso, precisa il Tribunale, il giudice non può decidere la controversia nel merito, dovendosi imporre una declaratoria in conformità.

Il fondamento della regola è individuato nel principio dispositivo, che riserva alla parte la disponibilità della tutela giurisdizionale richiesta. A sostegno il TAR richiama T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, n. 446 del 2025, T.A.R. Marche, sez. II, n. 124 del 2025 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 28 del 2025. La soluzione vale indistintamente per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti, che il Collegio dichiara entrambi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Sul piano delle spese, il Tribunale ha rilevato l’andamento complessivo del giudizio, la limitata attività difensiva delle parti resistente e controinteressata, la peculiare natura degli interessi sottesi alla vicenda e l’esito in rito: elementi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. La sentenza è stata resa nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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