Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 601 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso si desume anche dal comportamento processuale della parte, valutabile come prova ai sensi degli artt. 116, cpv., c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a.. L’inerzia prolungata del ricorrente, protrattasi per anni dopo la fase cautelare, unitamente alla mancata comparizione alle udienze pubbliche e all’assenza di memorie e documenti, integra gli estremi della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Rilevano in tal senso la natura temporanea degli atti impugnati e il giudicato cautelare sfavorevole non appellato. Il giudice, rilevata d’ufficio la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dichiara il ricorso improcedibile.
Il Fatto
I genitori esercenti la potestà su un minore hanno impugnato il documento di valutazione finale e il verbale del Consiglio di Classe di un istituto scolastico paritario, relativi al secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020. Contestavano i giudizi insufficienti espressi all’esito della didattica a distanza, lamentando una discrasia rispetto ai buoni risultati del primo quadrimestre svolto in presenza, la mancata informazione della famiglia e l’illegittimità dei criteri valutativi per contrasto con l’art. 6, d.lgs. n. 62/2017 e con l’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020.
La domanda cautelare monocratica e quella collegiale venivano respinte. Dopo la fase cautelare del 2020 la parte ricorrente non depositava più alcun atto. La causa veniva iscritta in ruolo aggiunto per verificare la persistenza dell’interesse e rinviata alla decisione conclusiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale non esamina il merito delle censure e concentra l’analisi sulla persistenza dell’interesse alla decisione. L’esposizione dei fatti processuali dimostra, secondo il collegio, il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso.
Depongono in tal senso una serie di elementi convergenti. Il primo è l’assenza di qualsiasi atto processuale successivo alla fase cautelare, essendo l’ultimo deposito risalente all’ottobre 2020. Il secondo è la mancata comparizione della ricorrente alle due udienze pubbliche, nonostante la rituale notificazione e le ulteriori comunicazioni di cortesia con cui la segreteria aveva segnalato la finalità esplorativa della chiamata.
Il collegio valorizza anche la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative. A ciò si aggiunge il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto, motivata anche in ordine alla carenza del fumus boni juris e non appellata.
Questi elementi fattuali e processuali costituiscono, per il Tribunale, idonei elementi di prova desumibili dagli atti e dal comportamento delle parti ai sensi degli artt. 116, cpv., c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a., nel senso della improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza d’interesse. La questione, rilevata d’ufficio, è stata previamente indicata a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.
Nota della Redazione
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