Sei scatti stipendiali e indennità di buonuscita per le forze di polizia (TAR Lombardia n. 392 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, attribuisce sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, al personale di tutte le forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare come la Guardia di finanza. L’istituto opera ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche per il personale che cessa dal servizio su domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale: l’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza e perspicuità dei presupposti. La mancata abrogazione espressa dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 non fa rivivere la norma nella sua versione originaria, poiché la reviviscenza è istituto di carattere eccezionale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di finanza, è stato collocato a riposo su domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’INPS non ha computato i sei scatti, ciascuno pari al 2,50 per cento, sull’ultima retribuzione.
L’Ente previdenziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l’insussistenza dei presupposti per l’interpretazione estensiva della norma e l’intervenuta decadenza dal diritto. Con ordinanza n. 780 del 2024 il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica per la definizione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Secondo la giurisprudenza condivisa, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il T.F.S. è il competente ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia (TAR Lombardia n. 193 del 2022, che richiama Cons. Stato n. 1231 del 2019).
Nel merito il ricorso è fondato. La Sezione, in linea con Cons. Stato n. 3913 del 2023 e Cons. Stato n. 2884 del 2023, conferma che i sei scatti devono essere computati nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita per chi ha maturato i requisiti di età e anzianità. Il percorso argomentativo muove dall’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 a opera del codice dell’ordinamento militare: l’abrogazione di una norma novellatrice non fa rivivere quella precedente, sicché non è più in vigore il limite dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 che escludeva la cessazione dal servizio a domanda. La reviviscenza, ricorda il Collegio sulla scorta di C.G.A.R.S. n. 209 del 2023 e di Corte cost. n. 13 del 2012, è rimedio eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà legislativa certa e indiscutibile.
Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e va letta in relazione all’art. 16 della legge n. 121/1981 e al d.P.R. n. 150/1987, che si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare. L’art. 1911 c.o.m. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia a ordinamento militare, ai fini del trattamento di fine rapporto. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime dell’indennità di buonuscita, operando solo sul calcolo della base pensionabile.
Il Collegio esclude poi la decadenza legata al termine del 30 giugno. La norma non qualifica espressamente il termine come decadenziale e il comma 3 dell’art. 6-bis chiarisce che il collocamento a riposo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda. Il termine costituisce quindi un onere che incide sulla tempistica, non una condizione di ammissibilità. Solo una norma chiara potrebbe fondare una diversità di trattamento tra chi presenta l’istanza entro il termine e chi la presenta negli anni successivi.
Infine, il Tribunale respinge la lettura costituzionalmente orientata proposta dall’INPS. A fronte di una previsione chiara non è consentito attribuire alla norma un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole, né invocare il principio di discrezionalità del legislatore in materia di prestazioni sociali. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti. Le spese sono compensate, con rifusione del contributo unificato a carico dell’Ente.
Nota della Redazione
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