Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse su scrutinio scolastico (TAR Emilia-Romagna n. 936 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta dichiarazione della parte di non avere più interesse alla definizione della causa nel merito determina l’improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse. Il giudice prende atto della dichiarazione e non è tenuto a scrutinare i motivi, essendo venuto meno l’interesse alla decisione quale condizione dell’azione. La declaratoria di improcedibilità non implica un accertamento nel merito della legittimità degli atti impugnati. Sussistendo giusti motivi, il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha impugnato davanti al TAR Emilia-Romagna i risultati di fine anno e il verbale di scrutinio finale con cui l’alunna è stata dichiarata non ammessa alla classe successiva, unitamente agli atti presupposti e connessi, chiedendo anche il risarcimento del danno.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato il nuovo provvedimento adottato dalla scuola a seguito di remand, reiterando la domanda risarcitoria. L’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 28 settembre 2022. La causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto dell’udienza di merito per verificare la persistenza dell’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con nota depositata il 28 novembre 2024, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della causa nel merito. La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica del 4 dicembre 2024 e assunta in decisione.
Il Tribunale prende atto della dichiarazione e ne trae la conseguenziale declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La pronuncia si fonda esclusivamente sul venir meno della condizione dell’azione, senza alcuno scrutinio dei motivi di illegittimità originariamente dedotti né delle censure articolate con i motivi aggiunti.
Il percorso argomentativo è lineare: la rinuncia della parte a coltivare la pretesa caduca l’interesse a una decisione di merito, rendendo superfluo l’esame delle doglianze. Il Collegio non procede quindi alla verifica della legittimità degli atti impugnati, che resta estranea al thema decidendum.
Quanto alle spese, il Tribunale ritiene sussistenti giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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