Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 148 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale si attiva soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. La dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, resa prima della spedizione della causa in decisione, preclude al giudice adito la decisione nel merito. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese di lite ove sussistano giusti motivi connessi all’esito della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso integrato da motivi aggiunti, il provvedimento con cui il Comune di Ventotene ha respinto la comunicazione di inizio lavori presentata, unitamente all’ordinanza di sospensione dei lavori e agli atti posti a base del diniego. Si sono costituiti in resistenza il Comune, una società del gruppo energetico, l’Agenzia del Demanio, la Guardia di Finanza e la competente Soprintendenza, sostenendo l’infondatezza del gravame.
In vista dell’udienza pubblica il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e ha chiesto la declaratoria della sopravvenuta carenza d’interesse. All’udienza la causa è stata assunta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione del ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto del relativo interesse. La questione giuridica attiene ai limiti del potere decisorio del giudice amministrativo quando la parte che ha attivato il processo ne dichiari la sopravvenuta inutilità prima della spedizione della causa in decisione.
Il percorso argomentativo muove dal principio della domanda. Il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Il giudice adito non ha alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove il ricorrente abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913 e Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848. L’univoca dichiarazione del difensore preclude la decisione nel merito della controversia.
Il gravame è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., con richiamo a ulteriori precedenti conformi. Le spese di lite sono integralmente compensate per giusti motivi connessi all’esito della controversia.
Nota della Redazione
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