Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 15421 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso. In ossequio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito e deve pronunciare declaratoria conformemente alla volontà espressa dalla parte. L’improcedibilità va dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il carattere meramente processuale della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la competente Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato l’istanza di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno, unitamente al parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca. Avverso il diniego ha proposto otto censure, deducendo la violazione della normativa comunitaria e interna sul riconoscimento dei titoli esteri, la contrarietà alle pronunce della Corte di Giustizia Europea e l’eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento, chiedendo la sospensione impropria in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sulla questione devoluta.

Con decreto monocratico l’istanza cautelare è stata accolta e confermata in camera di consiglio, con ordinanza non appellata. In vista dell’udienza di merito la difesa ha rappresentato che il ricorrente ha presentato rinuncia all’istanza di riconoscimento, finalizzata alla partecipazione ai percorsi Indire, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che sulla richiesta di sospensione impropria non vi è più luogo a provvedere, poiché nelle more del giudizio la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata con sentenza del 20 novembre 2025. La questione pregiudiziale dedotta dal ricorrente ha dunque esaurito la propria funzione, venendo meno il presupposto su cui la domanda di sospensione era costruita.

Il giudice amministrativo prende quindi atto della espressa dichiarazione dei difensori in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia all’istanza di riconoscimento, finalizzata alla partecipazione ai percorsi Indire, ha privato il ricorrente dell’interesse alla decisione sul diniego impugnato: l’utilità perseguita con il ricorso non è più conseguibile.

La decisione si fonda sul consolidato indirizzo giurisprudenziale richiamato dal Collegio (Cons. Stato, Sez. VII, n. 671 del 2022; Cons. Stato, Sez. III, n. 3981 del 2021; Cons. Stato, Sez. V, n. 5486 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 38 del 2020; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1278 del 2019; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016), secondo cui la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso.

Il Collegio sottolinea il rilievo del principio dispositivo: non potendo decidere la controversia nel merito, il giudice è tenuto a pronunciare declaratoria conforme alla volontà espressa dalla parte. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa giusti motivi di compensazione, anche in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia, che non definisce nel merito la questione del riconoscimento dei titoli esteri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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