Accesso difensivo agli atti sulla revoca delle misure di protezione personale (TAR Lazio n. 15404 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti del procedimento di revoca delle misure di protezione personale, fondato sul solo richiamo dell’art. 3, lett. q), D.M. 16 marzo 2022, contrasta con l’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici. Le disposizioni regolamentari che sottraggono categorie di documenti all’accesso non possono essere interpretate come sottrazione generalizzata, ma vanno coordinate con la garanzia dell’accesso difensivo ogniqualvolta sussista un concreto rapporto di strumentalità tra la conoscenza della documentazione e la tutela della posizione giuridica dell’istante. La clausola regolamentare è posta a tutela dell’efficacia dell’attività di protezione rispetto ai terzi e non può impedire al diretto interessato di conoscere gli elementi posti a fondamento dei provvedimenti che lo riguardano. L’accesso va assicurato nelle sole parti necessarie, previa oscurazione dei dati sensibili.

Il Fatto

Il ricorrente beneficia di una misura di tutela personale di IV livello di rischio. Nel 2026 viene avviato nei suoi confronti un procedimento finalizzato alla revoca di tale misura. Con istanza del 20.4.2026 chiede alla Prefettura di Roma e agli uffici del Ministero dell’Interno la documentazione posta a fondamento del procedimento.

La Prefettura nega l’accesso con nota del 15.5.2026, richiamando la nota dell’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale dell’11.5.2026 e il disposto dell’art. 3, lett. q), D.M. Interno 16.3.2022, che sottrae all’accesso gli atti istruttori e i documenti relativi ai provvedimenti e alle direttive adottati per la tutela delle persone esposte a pericoli o minacce. Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la necessità della documentazione per partecipare al procedimento e per difendersi in sede amministrativa e giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, che impone di garantire comunque l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Su questa base coordina la previsione regolamentare con la clausola di salvaguardia legislativa.

Le disposizioni adottate ai sensi dell’art. 24 citato non possono essere lette come sottrazione generalizzata all’accesso di intere categorie di documenti. Anche davanti a documenti astrattamente sottraibili, resta la necessità di consentire l’accesso difensivo quando sussista un concreto rapporto di strumentalità tra la conoscenza della documentazione e la tutela della posizione giuridica dell’istante. Nel caso concreto il nesso è evidente: gli atti richiesti costituiscono il presupposto dell’avviato procedimento di revoca e la loro conoscenza appare necessaria per un’effettiva partecipazione procedimentale.

Il Collegio richiama la decisione del TAR Piemonte, Torino, sez. I, sent. n. 362/2025, resa in fattispecie analoga. In quella sede è stato evidenziato che la previsione regolamentare è posta a tutela dell’efficacia delle attività di protezione e delle esigenze di sicurezza rispetto ai terzi: non può essere utilizzata per impedire al diretto interessato di conoscere gli elementi posti a fondamento dei provvedimenti che lo riguardano personalmente.

Non convincono le difese dell’amministrazione, che richiamano il parere del Consiglio di Stato n. 2226/2014 e l’art. 42, comma 8, l. n. 124/2007, sostenendo che la conoscenza potrebbe avvenire solo mediante esibizione giudiziale e mera visione. Il provvedimento impugnato non si fonda su una classifica di segretezza apposta ai sensi della disciplina speciale, ma esclusivamente sull’art. 3, lett. q), D.M. 16 marzo 2022. Né dal provvedimento né dalla memoria emerge che i documenti siano stati formalmente classificati. Il richiamo alla disciplina speciale costituisce quindi deduzione difensiva svolta per la prima volta in sede processuale e non integra postuma la motivazione dell’atto.

Il diniego è annullato anche per difetto di motivazione: l’atto si fonda sul mero richiamo della disposizione regolamentare, senza individuare specificamente quali documenti o parti degli stessi rechino un concreto ed attuale pregiudizio, né verificare la possibilità di un accesso almeno parziale. Il Tribunale ordina comunque le opportune cautele: l’ostensione avviene previa oscurazione dei dati relativi al personale impiegato nei servizi tutori, alle fonti informative, alle modalità operative, alle tecniche di protezione e a ogni informazione riferibile a terzi o ad attività istituzionali non necessaria ai fini difensivi, entro trenta giorni. Spese liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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