Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Lombardia n. 330 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutiliter data la sentenza, per avere fatto venir meno l’utilità della pronuncia del giudice. Integra i presupposti per la declaratoria in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. l’inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere più utile la pronuncia sulla propria domanda annullatoria. L’esito meramente processuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
Il Fatto
L’associazione ricorrente, rappresentativa dei grossisti di energia, impugnava davanti al TAR Lombardia la deliberazione con cui l’ARERA aveva aggiornato il Codice di Rete Tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica. Le censure investivano tre profili: il ribadito obbligo di garanzie a copertura anche degli oneri di sistema, la conferma dell’obbligo di versare gli oneri fatturati a prescindere dall’effettivo incasso e la soppressione della procedura di sollecito con riduzione dei tempi di diffida.
Si costituivano l’Amministrazione resistente e la controinteressata società di distribuzione. In prossimità del merito la ricorrente depositava memoria con cui dichiarava di non avere più interesse al ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. Le resistenti nulla opponevano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse richiede una sopravvenienza nuova, rispetto alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso, idonea a rendere inutile la decisione (richiamati Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009 e n. 5355 del 2007).
La ricorrente fondava la propria dichiarazione su due elementi: la sentenza del Consiglio di Stato n. 4127 del 24 maggio 2022, che respingendo l’appello aveva confermato la legittimità della delibera presupposta del 2017, e il legame logicamente e procedimentalmente concatenato tra quest’ultima e il provvedimento impugnato, di cui il secondo rappresenta articolazione e specificazione successiva.
Da qui la conclusione della parte: anche un eventuale accoglimento sarebbe risultato inutiliter dato. Il TAR ritiene che questa inequivoca volontà di non considerare più utile la pronuncia integri i presupposti della declaratoria in rito ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono compensate tra le parti costituite, in ragione dell’esito meramente processuale della controversia. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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