Proroga del termine per il commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza (TAR Molise n. 217 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta nominato per l’adozione di un provvedimento amministrativo sostitutivo dell’Amministrazione inerte può richiedere al giudice dell’ottemperanza la proroga del termine assegnato per l’espletamento dell’incarico, allorché sussistano motivate ragioni legate alla complessità dell’attività da svolgere. L’istanza di proroga deve essere valutata dal Tribunale con riguardo alle circostanze concrete illustrate dal commissario, al contraddittorio con le parti costituite ed alla complessiva durata del procedimento commissariale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Termoli sull’istanza di localizzazione di edilizia agevolata e convenzionata ex art. 6 L.R. Molise n. 30/2009. Con sentenza n. 287 del 26 giugno 2015, il TAR Molise aveva accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione a provvedere con un provvedimento espresso e nominando un primo commissario ad acta. A causa della perdurante inottemperanza, il Tribunale aveva poi disposto la sostituzione del commissario con l’ordinanza n. 348 del 2017 e successivamente con l’ordinanza n. 115 del 18 aprile 2025, nominando il Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso, con termine di 90 giorni per concludere il procedimento.
In data 30 aprile 2026, il nuovo commissario ad acta ha depositato un’istanza motivata di proroga di 120 giorni del termine assegnato. All’udienza camerale la società ricorrente non si è opposta, mentre il Comune non si è mai costituito in giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Molise ha esaminato l’istanza di proroga presentata dal commissario ad acta, ripercorrendo la vicenda che ha condotto alla sua nomina: la sentenza n. 287 del 2015, la prima sostituzione disposta con l’ordinanza n. 348 del 2017 e la più recente sostituzione del 2025. Il Tribunale ha preso atto della mancata costituzione del Comune di Termoli, ritualmente evocato in giudizio, e della non opposizione della parte ricorrente alla concessione della proroga.
Il Collegio ha ritenuto di accogliere la domanda, valorizzando le ragioni illustrate dal commissario e la complessità dell’incarico. Con riferimento alla durata della proroga, il Tribunale ha reputato congruo assegnare un termine di 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Il provvedimento non ha richiesto una nuova sostituzione del commissario, limitandosi a incidere sul termine di conclusione dell’attività commissariale, come disciplinato dall’ordinanza di nomina.
Da ultimo, il Tribunale ha disciplinato il compenso per l’espletamento dell’incarico, rimettendone la determinazione alla luce dell’attività effettivamente disimpegnata, come emergerà dalla relazione finale, con applicazione degli artt. 57, 49 e segg., e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002. Il dispositivo ha accolto l’istanza di proroga, assegnando i 120 giorni richiesti.
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Nota della Redazione
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