Esclusione dal concorso per licenziamento disciplinare: illegittimo il regolamento (TAR Toscana n. 655 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione regolamentare che preclude in via assoluta e automatica l’accesso ai concorsi pubblici a chi sia stato licenziato in sede disciplinare, senza consentire all’amministrazione alcuna valutazione in concreto della fattispecie e delle sopravvenienze favorevoli, contrasta con gli artt. 2, 4 e 35 della Costituzione, letti nel prisma del diritto al lavoro di immediata precettività, e con il principio di non contraddizione desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Il giudice amministrativo, investito dell’impugnazione del provvedimento applicativo, disapplica la norma secondaria per antinomia con fonti di rango superiore e annulla l’atto conseguente. La riabilitazione penale e l’avvenuta emenda non possono essere considerate irrilevanti ai fini della verifica di compatibilità della causa ostativa con l’accesso all’impiego. Il regolamento è inoltre illegittimo nella parte in cui eccede l’autorizzazione legislativa che ne delimita l’ambito materiale, dettando requisiti generali di ammissione estranei al perimetro conferito dalla legge.

Il Fatto

La ricorrente, infermiera professionale, partecipava a un concorso bandito da ESTAR per la copertura di un posto a tempo indeterminato da assegnare all’azienda ospedaliero-universitaria senese. Con determinazione dirigenziale veniva esclusa dalla procedura, sul rilievo della sussistenza di causa impeditiva ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 220/2001, per essere stata destinataria, nel 1999, di un licenziamento disciplinare disposto da un’azienda sanitaria fiorentina in ragione di una condanna penale per fatti commessi fuori dal servizio.

La Sezione, in sede cautelare, ne disponeva l’ammissione con riserva; la ricorrente si collocava in posizione utile e veniva assunta con effetti condizionati all’esito della causa. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento dell’esclusione e del bando, chiedendo in via preliminare la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa alla norma regolamentare e, nel merito, la disapplicazione del licenziamento e degli atti applicativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la praticabilità dell’incidente di costituzionalità, trattandosi di disposizione regolamentare, formalmente amministrativa e sostanzialmente normativa, estranea alla cognizione della Corte costituzionale. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2023, il Tribunale rileva che il sindacato sulla normativa subprimaria spetta al giudice comune e al giudice amministrativo, anche in via di disapplicazione incidentale.

Ripercorrendo l’orientamento del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 219 del 2020, il TAR ricorda che la disapplicazione presuppone un’antinomia effettiva tra la norma regolamentare e altra fonte di grado superiore, entrambe astrattamente applicabili. La fattispecie integra il cd. rapporto di simpatia: l’atto amministrativo è conforme al regolamento, ma il regolamento confligge con la fonte superiore, con la conseguente illegittimità del provvedimento che in esso radica la propria legittimità, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, Sezione V, n. 799 del 1993.

Il Collegio valorizza la sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 1993, che ha ritenuto irragionevole e contrastante con la finalità rieducativa precludere all’amministrazione ogni valutazione sull’intervenuta riabilitazione. La diversità tra condanna penale e licenziamento disciplinare non impedisce di estenderne la ratio: la preclusione automatica all’accesso all’impiego, senza verifiche in concreto, viola il diritto al lavoro garantito dagli artt. 4 e 35 Cost. e il principio di non contraddizione desumibile dagli artt. 3 e 27 Cost.

Assume rilievo, inoltre, che il licenziamento risalga a venticinque anni prima e che la qualifica di infermiera possa essere esercitata solo o prevalentemente in strutture pubbliche del servizio sanitario regionale, con una preclusione sostanziale all’attività professionale. Il Tribunale ritiene quindi prevalente la tutela del diritto all’impiego e disapplica il regolamento nella parte in cui non prevede una verifica in concreto della rilevanza della fattispecie escludente.

Autonomo profilo di illegittimità investe il superamento dei limiti dell’art. 18 del d.lgs. n. 502/1992: la legge conferiva al Governo il potere di adeguare la disciplina concorsuale su specifici ambiti, tra cui i requisiti di ammissione limitati ai profili indicati; l’art. 2 del d.P.R. n. 220/2001 ha invece dettato requisiti generali ricalcando il modello dell’art. 2 del d.P.R. n. 3/1957, non applicabile al personale contrattualizzato del servizio sanitario nazionale, così eccedendo l’autorizzazione legislativa. Il provvedimento di esclusione è conseguentemente annullato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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