Il diniego di sanatoria va motivato sulle osservazioni del privato (TAR Sicilia n. 296 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accertamento di conformità l’amministrazione è tenuta ad applicare l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che impone di enunciare nel preavviso di diniego le ragioni del rigetto e di integrarle, nella determinazione conclusiva, con argomentazioni volte a confutare le osservazioni dell’interessato. Il diniego che recepisca acriticamente il parere dell’UTC, limitandosi a confermarlo senza confrontarsi con le deduzioni tecniche del privato, è illegittimo per difetto di motivazione, perché oblitera l’apporto collaborativo e riduce il contraddittorio a sterile adempimento formale. La medesima carenza motivazionale inficia il diniego che ometta di esternare le ragioni della ritenuta mancanza di armonizzazione con il restante edificio e di indicare l’esito del procedimento relativo all’unità attigua. Il criterio dell’armonizzazione va riferito all’edificio unitariamente inteso, e non alla singola unità frazionata. La caducazione del diniego travolge, per illegittimità derivata, la consequenziale ordinanza di demolizione.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare ricavata dal frazionamento di un edificio realizzato in forza di titoli abilitativi del 1970 e del 2007. Con istanza del 4.8.2020 ha chiesto l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 14 della L.R. Sicilia n. 16/2016, per un aumento volumetrico del piano mansardato dichiarato pari a 68,40 mc, inferiore al 20% della cubatura complessiva.
Previo preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Comune ha respinto l’istanza con tre motivazioni: superamento del 20% del volume, individuato in 211 mc anziché nei 341,80 indicati dal ricorrente; incongruenza sulla data di realizzazione delle opere; difetto di armonizzazione con l’unità contigua. Il ricorrente ha impugnato il diniego e, con motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria e la sua inosservanza invalida il provvedimento reiettivo. La norma esige che l’amministrazione non solo enunci le ragioni del diniego, ma le integri, nella determinazione conclusiva, con argomentazioni volte a confutare le osservazioni dell’interessato. Solo così il contraddittorio assolve la sua funzione di effettivo confronto dialettico.
Il Comune non si è conformato a tale paradigma. A fronte delle osservazioni tecniche del ricorrente, che chiedeva di computare nel calcolo della soglia del 20% anche il volume del sottotetto, l’UTC si è limitato a confermare il precedente parere senza spiegare le ragioni del dissenso. Manca un circostanziato riferimento ai titoli edilizi dai quali desumere la volumetria assentita e un’argomentata spiegazione del perché la cubatura non possa essere quantificata nella maggiore consistenza indicata dal privato. Il diniego ha quindi obliterato l’apporto collaborativo del privato.
Fondato è anche il terzo motivo: il ricorrente ha dimostrato che la data di realizzazione è quella del 4.8.2012 e che comunque l’altra data erroneamente indicata è successiva all’entrata in vigore del Piano Casa di cui alla L.R. n. 6/2010.
Quanto all’ultimo motivo, il Collegio ritiene immune da censure la scelta di riferire il criterio dell’armonizzazione all’edificio unitariamente inteso, e non alla singola unità, essendo il frazionamento intervenuto solo successivamente: in tal senso depone il tenore letterale dell’art. 2 della L.R. n. 6/2010, che richiede l’armonizzazione in un progetto unitario con il restante edificio. È tuttavia fondata la censura di difetto di motivazione, risultando carente sia l’esternazione delle ragioni della ritenuta mancanza di armonia sia l’indicazione dell’esito del procedimento sull’unità attigua.
Dalla fondatezza del ricorso introduttivo consegue l’accoglimento dei motivi aggiunti per illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione, con assorbimento del vizio proprio. Il Collegio annulla gli atti impugnati ai fini del riesercizio del potere, nel rispetto dell’effetto conformativo. Il divieto ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm. impedisce ogni ulteriore statuizione, e la riedizione del procedimento preclude l’accertamento sulla spettanza del bene della vita e sulla domanda risarcitoria. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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