Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità del ricorso dopo esecuzione della demolizione (TAR Campania n. 5487 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione dell’ordine di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, attuati al fine di aderire al precetto amministrativo, integrano acquiescenza agli atti impugnati e determinano la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, non potendo derivare alcuna utilità dall’annullamento di provvedimenti ormai superati nell’assetto dei rapporti. La declaratoria prescinde dall’esame nel merito delle censure e trova fondamento nella sopravvenuta modifica della situazione sostanziale, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile di proprietà comunale, ne aveva adibito parte ad attività ricettiva secondo la formula della casa vacanze, presentando apposita SCIA con relazione tecnica asseverata. Dopo il nulla-osta comunale e l’atto della Soprintendenza, l’ente locale contestava la modifica dello stato di fatto e disponeva la sospensione dell’attività per trenta giorni.

Il ricorrente presentava quindi CILA in sanatoria, ma il Comune respingeva l’istanza e concludeva negativamente il procedimento di controllo della SCIA. Impugnati tali atti, sopravveniva l’ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2019, con cui si ingiungeva la demolizione delle opere e il ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, anch’essa avversata con motivi aggiunti. Dichiarato interrotto il processo per decesso del ricorrente e riassunto dall’Amministrazione, il giudizio giungeva alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, in sede di udienza pubblica ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse. Tutti i gravami vertono infatti sull’eliminazione di provvedimenti — il diniego sulla CILA, la conclusione negativa del controllo sulla SCIA e l’ordinanza di riduzione in pristino — che risultano ormai superati dall’esecuzione dell’ordine di demolizione.

La prova dell’avvenuto ripristino emerge dalla nota prot. n. 1667 del 29 gennaio 2025, depositata dall’Amministrazione all’esito di apposito sopralluogo. Il verbale attesta che l’immobile è stato ricondotto allo stato legittimo, secondo la planimetria catastale allegata al contratto di locazione.

Il Tribunale qualifica tale condotta come acquiescenza: l’esecuzione è stata posta in essere al chiaro fine di aderire al precetto amministrativo, nell’ambito di una composizione bonaria del contenzioso da parte degli eredi dell’originario ricorrente. Questi ultimi non si sono neppure costituiti nel giudizio a seguito di riassunzione.

Da qui la conseguenza processuale: nessuna ulteriore utilità potrebbe derivare dall’annullamento degli atti impugnati, con improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza dell’interesse. Il Collegio non procede quindi all’esame nel merito delle censure articolate.

Quanto alle spese, il tenore della pronuncia e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione integrale tra tutte le parti, con espressa dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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