Omessa notifica dell’avviso di fissazione al difensore in appello: nullità assoluta (Cass. pen. Sez. III n. 36669 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello l’avviso al difensore per informarlo della trattazione del processo e della relativa data è adempimento indefettibile previsto dall’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. L’omessa notificazione di tale avviso al difensore di fiducia, seguita dalla mancanza di qualunque suo intervento nel procedimento, integra la fattispecie di assenza del difensore dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, sanzionata dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. con la nullità assoluta ed insanabile. La notifica è necessaria tanto per consentire al difensore di partecipare all’udienza, se già disposta la trattazione orale, quanto per esercitare il diritto potestativo di richiederla, o comunque di interloquire per iscritto nel rito cartolare.

Il Fatto

Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Locri, per il reato di cui agli artt. 110 e 544-ter, primo e terzo comma, cod. pen., alla pena di due anni di reclusione e 33.000,00 euro di multa, per aver sottoposto senza necessità a sevizie un animale di razza suina, legandolo per le zampe posteriori, agganciandolo con una corda ad un’autovettura e trascinandolo lungo una strada pubblica fino a cagionarne la morte.

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 28 gennaio 2025, aveva confermato la condanna. I due hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello al loro unico difensore di fiducia e la conseguente nullità assoluta del giudizio di secondo grado.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione penale accoglie il ricorso e afferma la fondatezza della doglianza. Il Collegio muove dalla qualificazione dell’avviso al difensore come adempimento indefettibile, imposto dall’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., e ne illustra la funzione nell’economia del giudizio di secondo grado.

La notifica, osserva la Corte, è necessaria perché consente al difensore di partecipare all’udienza, se è già stata disposta la trattazione in forma orale, ovvero di esercitare il diritto potestativo di chiedere la trattazione orale, o ancora di interloquire per iscritto quando il processo sia definito nelle forme del rito cartolare.

Da qui la qualificazione della fattispecie. L’omessa notificazione dell’avviso, seguita dalla mancanza di qualunque intervento del difensore nel procedimento, integra l’assenza del difensore dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, prevista dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguente nullità assoluta ed insanabile.

Nel caso esaminato la Corte rileva che dagli atti emerge, senza contestazione, l’assenza di alcuna notifica all’unico difensore di fiducia di entrambi gli imputati in relazione agli avvisi di fissazione del giudizio di appello. Le certificazioni del registro informatizzato delle notifiche attestano, per entrambi gli avvisi, che la notifica non è stata correttamente effettuata e che vi è stata mancata consegna.

Ne deriva la declaratoria di nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello nei confronti di entrambi i ricorrenti. La sentenza impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi alla Corte d’appello di Reggio Calabria perché proceda nuovamente alla trattazione del giudizio di secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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