Sopravvenuta carenza di interesse e mancata richiesta risarcitoria nel rito amministrativo (TAR Puglia n. 508 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si configura, tra l’altro, quando un fatto o un atto successivo rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato. Il venir meno degli effetti inibitori dell’atto e la condotta della parte che abbia medio tempore rimosso la situazione contestata integrano la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. La declaratoria di improcedibilità non preclude la tutela risarcitoria, ma solo se la parte abbia manifestato un intento risarcitorio secondo le modalità indicate dall’Adunanza plenaria n. 8/2022. In difetto di tale manifestazione, il giudice dichiara l’improcedibilità senza ulteriori statuizioni.
Il Fatto
La società ricorrente, iscritta all’Albo degli Autotrasportatori di cose in conto terzi e al R.E.N., aveva visto mutare la qualifica del proprio gestore dei trasporti: da lavoratore dipendente, cessato per raggiunti limiti di età pensionabile, ad autonomo. L’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Lecce – Sezione di Brindisi, con provvedimento del 5 settembre 2020, aveva disposto la sospensione della società dall’Albo e dal R.E.N. sino al 15 ottobre 2020, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento con nota del 6 luglio 2020.
La società impugnava il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, deducendo violazione del principio di buon andamento e imparzialità, carenza di potere e violazione di legge. L’istanza cautelare veniva rigettata con ordinanza n. 809 del 23 dicembre 2020. Nelle more del giudizio la ricorrente designava un nuovo gestore dei trasporti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui tale carenza ricorre in quattro ipotesi tipiche: mancata impugnazione di un atto presupposto da cui derivano effetti sfavorevoli; censura parziale di un provvedimento fondato su più ragioni indipendenti; sopravvenienza di un atto o fatto che rende inutile l’annullamento; dichiarazione della parte di non avere più interesse.
La fattispecie rientra nell’ipotesi della sopravvenuta inutilità dell’annullamento. Il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti inibitori, avendo disposto la sospensione sino al 15 ottobre 2020, termine ormai superato. La società, inoltre, ha comunicato all’Amministrazione la designazione di un nuovo gestore dei trasporti, inserito a far data dal 23 settembre 2020, superando la precedente designazione. Dalla relazione del Ministero, depositata il 28 febbraio 2025, risulta che la ricorrente continua a essere iscritta all’Albo e a svolgere l’attività di trasporto merci, usufruendo delle competenze del nuovo gestore.
Il Collegio aderisce all’orientamento citato e sottolinea come il ricorso non possa che essere dichiarato improcedibile, non avendo la parte manifestato un eventuale intento risarcitorio, tantomeno con le modalità indicate dalla nota decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2022. La carenza di interesse, quindi, non è superata dalla prospettazione di un danno, che resta estranea al thema decidendum.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che l’Avvocatura erariale non ha insistito per la condanna della controparte e, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale, le dichiara integralmente compensate. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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