Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 34262 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell’impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, va individuato secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e al conseguimento di una decisione più vantaggiosa. Esso deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche in quello della sua decisione. La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalla mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che assorba la finalità perseguita dall’impugnante, rende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La revoca del titolo cautelare per intervenuta assoluzione dall’imputazione che lo sorreggeva integra tale sopravvenienza. Non si condanna il ricorrente alle spese né alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende quando manchi la soccombenza, anche solo virtuale.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto ad arresti domiciliari per partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. e condannato in primo grado a sedici anni di reclusione, impugnava dinanzi al Tribunale del riesame di Reggio Calabria il rigetto dell’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza della Corte d’appello che aveva negato la revoca della misura.

Il tribunale aveva giudicato inammissibili i motivi sulla rivisitazione del quadro indiziario, reputando già scrutinate l’identificazione dell’imputato e la questione delle esigenze cautelari, e irrilevante il tempo trascorso. Proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Nel corso del giudizio, il difensore depositava atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che il titolo cautelare era venuto meno per assoluzione disposta dalla Corte d’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la validità della rinuncia al ricorso, escludendola: essa è stata formulata dal solo difensore, privo degli occorrenti poteri. La statuizione di inammissibilità non riposa dunque sull’atto di rinuncia, ma su un rilievo preliminare e assorbente, che preclude l’esame nel merito dei motivi.

Il Collegio richiama la nozione di interesse a impugnare elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, che deve essere letta in chiave utilitaristica: il soggetto legittimato deve mirare a rimuovere uno svantaggio processuale e a ottenere una decisione più vantaggiosa di quella impugnata, logicamente coerente con il sistema normativo. Viene richiamato, tra gli altri, il precedente delle Sezioni Unite n. 6624 del 2010.

Il requisito dell’interesse deve essere immediato, concreto e attuale e persistere anche al momento della decisione, secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite n. 10272 del 1995, n. 42 del 1995, n. 20 del 1996 e n. 7 del 1997. La Corte valorizza la categoria della carenza d’interesse sopraggiunta, il cui fondamento risiede nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione divenuto attuale solo per la mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore.

Nel caso concreto, dagli atti emerge che l’ordinanza cautelare è stata revocata dal giudice di merito nel corso del giudizio d’appello, essendo intervenuta l’assoluzione dall’imputazione che sorreggeva il titolo cautelare. L’interesse all’annullamento dell’ordinanza impugnata è dunque venuto meno.

Ne deriva la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La Corte esclude infine la condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisando una soccombenza, neppure virtuale, in linea con la giurisprudenza richiamata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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