Rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio amministrativo (TAR Campania n. 5546 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione integra una ragione di improcedibilità del ricorso, dichiarabile in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il relativo accertamento presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente alla proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la pronuncia del giudice per essere venuta meno l’utilità della decisione per il ricorrente. La manifestazione della volontà di non proseguire il giudizio, contenuta in una dichiarazione depositata agli atti, è univoca nel disvelare il venir meno dell’interesse e consente la declaratoria di improcedibilità. L’esito meramente processuale giustifica la compensazione delle spese della fase di merito, con salvezza di quelle già liquidate in sede cautelare.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la nota con cui il Comune aveva inibito l’esecuzione delle opere previste in una SCIA relativa alla posa in opera di un manufatto destinato a chiosco bar all’interno di una concessione demaniale. Il gravame investiva anche gli atti presupposti, tra cui la scheda istruttoria e le previsioni del PUAD in parte qua.
Il TAR respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 1336 del 2022 per carenza dei presupposti di legge. In prossimità della trattazione del merito, il difensore della ricorrente depositava una dichiarazione con cui rappresentava il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio. All’udienza il Collegio rilevava, in alternativa alla rinuncia, un possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la parte resistente insisteva per le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la nozione consolidata di sopravvenuta carenza di interesse: essa presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l’inutilità della sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia del giudice. Sul punto il TAR richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5355 del 2007.
Nel caso concreto, con il deposito del 4 giugno 2025 il difensore ha rappresentato la volontà della parte di non proseguire il giudizio, sulla scorta di una dichiarazione espressa di assenza di interesse alla definizione. Il Collegio qualifica tale manifestazione come univoca nel disvelare la sopravvenuta carenza d’interesse.
Da qui la sussistenza dei presupposti per la declaratoria in rito di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con assorbimento di ogni ulteriore questione. Il rilievo officioso della questione è stato sottoposto alle parti ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., senza osservazioni della resistente sul punto.
Quanto alle spese, l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione tra le parti costituite per la fase di merito. Restano salve le spese già liquidate in sede cautelare con l’ordinanza n. 1336/2022. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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