Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5541 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione e, in mancanza di prova dell’adempimento, vi provvede con la nomina di un commissario ad acta. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni deve essere decorso infruttuosamente. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è fissata negli interessi legali sull’importo del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e con tetto massimo pari al 10% dell’importo dovuto. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che ha accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.

Il titolo non è stato impugnato ed è passato in giudicato. Il ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica all’amministrazione e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata. Chiede quindi la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si costituisce con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Ritiene rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3 del medesimo codice.

La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 cod. proc. amm.. Il giudice sottolinea che, per effetto del D.lgs. n. 149/2022, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo. La sentenza è passata in giudicato secondo l’attestazione prodotta.

Non essendo allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina quindi commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale provvederà su richiesta del ricorrente, scaduto il termine e nei successivi sessanta giorni.

Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Quanto all’astreinte, il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 sulla concorrenza del potere dell’amministrazione e del commissario e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019 sul tetto massimo della penalità. Fissa la misura negli interessi legali, con dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo. Il limite massimo è individuato nel 10% dell’importo dovuto, per evitare che la misura compulsoria divenga fonte di sproporzionata locupletazione. Alla liquidazione provvede il commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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