Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 5538 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non si sia conformata al dictum per il caso deciso. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, deve essere decorso inutilmente prima dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione. La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, senza necessità di apposizione della formula esecutiva; essa è notificata secondo le forme dell’art. 115 cod. proc. amm. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta destinato a operare in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Con ricorso notificato e depositato il 17 marzo 2025, il ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 6656/2023, pubblicata il 9.11.2023. Il titolo accerta il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per due anni e per un totale di € 1.000,00.
La difesa riferisce l’esito infruttuoso della notifica del 2.8.2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha documentato alcun adempimento. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 22 luglio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. Il ricorrente ha rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3 cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata notificata il 2.8.2024 presso la sede dell’amministrazione resistente, secondo le forme dell’art. 479 cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. amm.
Il passaggio sulla notifica offre al giudice l’occasione per precisare un profilo di diritto dell’esecuzione. Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali, per effetto del d.lgs. n. 149/2022, costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva. Il titolo era dunque idoneo a fondare l’azione esecutiva già al momento della notifica.
Il Collegio accerta poi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La sentenza è passata in giudicato, come attestato in atti. Non risulta allegata alcuna prova dell’adempimento. L’inerzia dell’amministrazione integra, quindi, il presupposto dell’ottemperanza.
All’accoglimento segue la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il commissario, su richiesta del ricorrente, provvede in sostituzione dell’amministrazione ove questa sia ancora inadempiente, scaduto il termine e nei successivi sessanta giorni.
Il commissario è incaricato dell’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, nonché delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta del medesimo. Le spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori, seguono la soccombenza ed è disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.