Sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale nella regolazione delle spese (TAR Abruzzo n. 150 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ne determina l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.. La declaratoria di improcedibilità non preclude al giudice amministrativo di effettuare una sommaria delibazione del merito della pretesa ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. Ove il provvedimento impugnato sia censurato in via esclusivamente derivata, per i medesimi vizi già ritenuti infondati con sentenza passata in giudicato, deve affermarsi la legittimità dell’atto anche in relazione a tali motivi, con conseguente soccombenza della parte ricorrente. La condanna alle spese può essere esclusa, in deroga alla regola della soccombenza, nei confronti dell’amministrazione che non abbia svolto attività difensiva in senso sostanziale.
Il Fatto
Due società, nella rispettiva qualità di capofila e di partner di un accordo di partenariato, hanno impugnato la determinazione con cui la Regione Abruzzo ha concesso ad altri soggetti le agevolazioni finanziarie previste nell’ambito del PNRR per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. Le ricorrenti avevano già impugnato, in un separato giudizio, il provvedimento di esclusione della propria domanda di agevolazione. Quel ricorso è stato respinto da questo Tribunale con sentenza n. 413 del 3 agosto 2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1762 del 22 febbraio 2024.
Nel corso del giudizio le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione del rigetto dell’appello, invocando la compensazione delle spese. Il thema decidendum si è quindi spostato sulla sorte del ricorso e sul regolamento delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte per effetto del consolidarsi dell’esito sfavorevole del distinto giudizio, impone di dichiarare il ricorso improcedibile. Trova applicazione l’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., che disciplina la pronuncia in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
La definizione in rito non esaurisce però l’attività del giudice. Il Collegio precisa che l’improcedibilità non preclude una sommaria delibazione del merito, limitata ai soli fini della regolazione delle spese di lite. Il criterio è quello della soccombenza virtuale, che consente di distribuire l’onere delle spese secondo l’esito che il giudizio avrebbe avuto ove fosse stato deciso nel merito.
Applicando tale criterio, il Tribunale osserva che il provvedimento di concessione è stato censurato dalle ricorrenti esclusivamente in via derivata, per i medesimi vizi fatti valere avverso il provvedimento di esclusione della loro domanda. Quei vizi sono già stati ritenuti infondati con la sentenza n. 413 del 3 agosto 2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1762 del 22 febbraio 2024.
Ne consegue che la legittimità del provvedimento di concessione deve essere affermata in relazione ai medesimi motivi, con soccombenza delle ricorrenti. Le stesse sono pertanto condannate al pagamento delle spese in favore delle controinteressate costituite, nella misura liquidata nel dispositivo.
Le spese sono invece compensate, in deroga alla regola della soccombenza, tra le ricorrenti e le amministrazioni statale e regionale. La ragione è il mancato svolgimento di attività difensiva in senso sostanziale da parte della difesa erariale.
Nota della Redazione
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