Scomputo oneri urbanizzazione ammesso anche per maggiori costi collaudati (Cons. Stato n. 2767 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo di costruzione, l’ammissione allo scomputo degli oneri di urbanizzazione costituisce valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione, ma un vero e proprio diritto sorge in capo al privato quando, a fronte della realizzazione delle opere, vi sia un atto di accettazione, anche informale, purché espresso. Il collaudo delle opere, approvato dal Comune senza riserve, integra accettazione dei maggiori oneri e delle varianti eseguite, anche su richiesta dell’ente. La clausola convenzionale che limita lo scomputo all’importo del preventivo di spesa va integrata e corretta secondo il canone di buona fede di cui all’art. 1375 cod. civ., non ravvisandosi alcun contrasto con norme imperative. Resta fermo che lo scomputo opera solo sulla voce oneri di urbanizzazione e non sul costo di costruzione, debito di diritto pubblico indisponibile.
Il Fatto
La società e i comproprietari ricorrenti presentano istanza per l’approvazione di un piano di recupero, cui accede una convenzione urbanistica che prevede, agli artt. 5 e 6, il diritto allo scomputo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria “fino all’ammontare del preventivo di spesa per l’esecuzione delle opere stesse”. Rilasciato il permesso di costruire, i costruttori versano il contributo determinato dal Comune.
Nel 2017 l’ente ridetermina ex novo i conteggi, negando lo scomputo del maggior costo delle opere a consuntivo perché eccedente il preventivo. I privati impugnano davanti al TAR Veneto, che accoglie in parte il ricorso: riconosce il diritto alla ripetizione del maggiore importo pari a euro 23.013,05. Il Comune appella, contestando la discrezionalità sullo scomputo, l’interpretazione della convenzione e il criterio di riparto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e la giurisprudenza che riconosce all’amministrazione ampia discrezionalità, con nascita del diritto del privato solo a fronte di un atto di accettazione espresso. Cita Cons. Stato n. 5061 del 2022 e Cons. Stato n. 8919 del 2019, ribadendo che lo scomputo riguarda gli oneri di urbanizzazione e non il costo di costruzione.
Sul piano fattuale, la Corte valorizza il verbale di collaudo del 9 giugno 2016: il rappresentante del Comune ha ratificato la maggiore spesa, pari a euro 23.013,05, e la sostituzione dei corpi illuminanti con impianto a LED, quest’ultima espressamente richiesta dall’ente. Approvando il certificato senza riserve, il Comune ha accettato i maggiori oneri e riconosciuto l’intervento come miglioria dell’opera pubblica.
Sul piano giuridico, la Corte esclude l’esistenza di una norma che impedisca l’erogazione di contribuzioni ulteriori rispetto al minimo legale. Afferma che la causa della convenzione va valutata con riguardo alla funzione concreta del negozio, ove trovano equilibrata soddisfazione gli interessi di entrambe le parti. In virtù del principio di auto-responsabilità, una volta riconosciute qualità e modalità esecutive delle opere, lo scomputo è giuridicamente dovuto (Cons. Stato n. 2996 del 2023).
L’art. 1375 cod. civ. impone l’esecuzione del contratto secondo correttezza e consente di integrare, limitare e correggere il contenuto della clausola convenzionale. Nel caso concreto la parte privata non ha tenuto alcun comportamento sleale: ha adempiuto a una richiesta del Comune. Il maggior costo deriva dalle maggiori quantità della voce A.002 e dalla sostituzione della voce F.014, prezzi applicati alle lavorazioni effettivamente prestate.
Respinto anche il quarto motivo, il giudice di primo grado si è limitato ad accertare il diritto alla ripetizione parametrato alla quota di spettanza delle appellate, fissando il criterio di riparto in ragione percentuale. L’appello è infondato e le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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