Verifica di anomalia dell’offerta e costi delle migliorie tecniche omessi (TAR Campania n. 2208 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta, pur avendo carattere sintetico e globale e non potendo risolversi in un sindacato sostitutivo del giudice sulla discrezionalità amministrativa, impone alla stazione appaltante un esame almeno sommario ed essenziale delle censure tecniche prospettate. La disponibilità già attuale di beni strumentali da parte dell’aggiudicatario non implica la loro gratuità: devono essere considerati i costi di installazione, manutenzione, gestione, sostituzione e responsabilità operativa connessi alle migliorie tecniche offerte. L’omessa considerazione di tali oneri, in presenza di un utile particolarmente ridotto, determina una vistosa lacuna istruttoria che rende illegittimo il giudizio di congruità. La prova di resistenza non è richiesta a chi deduca non già un mero errore di punteggio, ma l’insostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicatario.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione del servizio di vigilanza armata presso la Casa Comunale, disposta in favore di altra società. Il valore della commessa è di € 59.931,00 oltre IVA.
Il ricorso articola censure sull’omessa verifica di congruità prima dell’aggiudicazione, sulla carenza di giustificativi in ordine alle migliorie tecniche e sui costi indiretti. La stazione appaltante ha attivato la verifica solo dopo la segnalazione della ricorrente; l’aggiudicataria ha giustificato il ribasso richiamando assunzioni agevolate e attrezzature già ammortizzate in altri appalti. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per mancata prova di resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. La ricorrente non prospetta una mera divergenza di punteggio, ma l’insostenibilità economica dell’offerta, emergente dagli stessi giustificativi prodotti: l’eventuale accoglimento condurrebbe all’esclusione dell’aggiudicataria, con rimodulazione della graduatoria. Difetta, dunque, l’onere di prova di resistenza.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il modesto margine di utile non è di per sé indice di anomalia, potendo il vantaggio articolarsi su piani diversi, come la prosecuzione dell’attività e il curriculum derivante dall’essere aggiudicatario. Tuttavia, quando il ridotto margine risulti del tutto eroso da costi correttamente calcolati, l’offerta diviene insostenibile.
La censura decisiva riguarda la carenza istruttoria. L’aggiudicataria ha dichiarato di sostenere le migliorie tecniche — beni strumentali per circa € 11.000,00 — come “senza alcun onere per la S.A.”, omettendo ogni costo di installazione, manutenzione, gestione, sostituzione e responsabilità operativa. La disponibilità attuale delle attrezzature non implica la loro gratuità, nemmeno a volerle ritenere ammortizzate, circostanza allegata ma indimostrata.
Tale omissione va correlata al margine di utile dichiarato, che imponeva un vaglio più rigoroso della serietà dell’offerta, tanto più che le dotazioni erano destinate a essere cedute gratuitamente alla stazione appaltante al termine del contratto. Il Collegio richiama Cons. Stato sez. III n. 4748 del 2025 e TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1017 del 2023. Non merita invece accoglimento la doglianza sul buono stato manutentivo dei beni, tema di fase esecutiva.
Il ricorso è accolto con annullamento dell’aggiudicazione, al fine di consentire la ripetizione dell’istruttoria. Spese liquidate in € 4.000,00 a carico del Comune, con compensazione nel rapporto con la controinteressata.
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Nota della Redazione
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