Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Lombardia n. 420 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al giudice amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, per effetto di una sopravvenuta determinazione dell’amministrazione, venga meno l’interesse del ricorrente alla decisione nel merito. La sopravvenuta carenza di interesse integra una ragione di improcedibilità che il giudice rileva anche a seguito di dichiarazione della parte, senza necessità di esaminare il merito dei motivi. La compensazione integrale delle spese è giustificata dall’accordo intercorso tra le parti principali e dal silenzio serbato dall’amministrazione rimasta estranea alla lite.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive ha disposto la sospensione per sette giorni dell’attività di un pubblico esercizio. Unitamente al ricorso, la società ha chiesto la sospensione cautelare dell’atto, deducendo il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdita di fatturato e dal danno reputazionale.

Con decreto presidenziale il Tribunale ha accolto l’istanza monocratica, rilevando i presupposti di particolare urgenza e l’assenza di esigenze di sicurezza e ordine pubblico rappresentate nel provvedimento. La domanda cautelare è stata poi accolta in sede collegiale con compensazione delle spese della fase. In prossimità dell’udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, alla luce di una deliberazione della Giunta comunale, chiedendo la compensazione integrale delle spese.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si concentra sulla sorte del ricorso a seguito della dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Il Tribunale qualifica la fattispecie in termini di sopravvenuto difetto di interesse, verificatosi per effetto di una determinazione adottata dall’amministrazione nelle more del giudizio.

La Corte non procede all’esame dei motivi di ricorso, ma si limita a prendere atto del venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile: la sopravvenuta carenza della condizione dell’azione preclude ogni valutazione sul fondamento delle censure.

Quanto alle spese, il Collegio applica la regola della compensazione integrale tra tutte le parti costituite. La decisione si fonda su due elementi convergenti: l’accordo intercorso in punto spese tra le parti principali del giudizio e il silenzio serbato sul punto dal Ministero dell’Interno, rimasto sostanzialmente estraneo alla lite.

La pronuncia si chiude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e con la disposizione di oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *