Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso avverso DGR (TAR Lombardia n. 434 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione dell’Amministrazione circa il superamento e la non applicabilità degli atti impugnati, con contestuale venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudizio amministrativo è infatti condizionato alla permanenza dell’interesse alla decisione, che costituisce condizione dell’azione e va verificata al momento della pronuncia. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accertamento nel merito dei motivi e si fonda esclusivamente sul venir meno dell’utilità concreta della pronuncia richiesta. La compensazione integrale delle spese di lite può essere disposta in ragione del complessivo andamento della vicenda contenziosa e della concorde richiesta delle parti.

Il Fatto

La società ricorrente, ente gestore di una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario regionale della Lombardia, ha impugnato la DGR X/5118 del 29.04.2016 nella parte in cui, nell’integrare le regole di gestione del sistema sociosanitario lombardo per l’anno 2016, ha introdotto i criteri di appropriatezza riabilitativa applicabili alle prestazioni erogate nel medesimo anno, con conseguente riduzione della remunerazione per le prestazioni ritenute inadeguate. Con motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa alla circolare della Direzione Generale Welfare del 28 settembre 2016, recante chiarimenti applicativi.

Costituitasi la Regione Lombardia, nel corso del giudizio sono intervenute sopravvenienze che hanno indotto l’Amministrazione a eccepire l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, rilevando che gli atti impugnati erano divenuti non più applicabili.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio non attiene al merito dei criteri di appropriatezza, ma alla permanenza dell’interesse alla decisione a fronte del mutamento del quadro amministrativo. Il Tribunale ha dato atto che la Regione, già con la memoria depositata in vista dell’udienza, aveva dichiarato che la DGR X/5118/2016 e la nota della Direzione Generale Welfare del 28.09.2016 erano «superate e non più applicabili».

All’udienza la difesa della ricorrente ha preso atto di tale dichiarazione, ribadita in discussione, e ha dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione della causa, chiedendo la compensazione delle spese con l’adesione della controparte.

Su queste premesse il Collegio ha qualificato il venir meno dell’interesse come causa di improcedibilità, applicando l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che appunto prevede la declaratoria di improcedibilità quando manchi l’interesse alla decisione. A sostegno dell’orientamento il provvedimento richiama il precedente TAR Lombardia, Milano, V, n. 355 del 2024.

Il percorso argomentativo è lineare: il giudizio amministrativo di annullamento è strutturato come giudizio di scopo, sicché la caducazione dei presupposti applicativi degli atti impugnati, per effetto di sopravvenienze riconosciute anche dalla stessa Amministrazione, priva il ricorrente dell’utilità concreta della pronuncia. Tale esito non tocca il merito dei motivi e non equivale a un accertamento della loro fondatezza, ma si limita a constatare l’assenza attuale di interesse.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha compensate integralmente, valorizzando il complessivo andamento della vicenda contenziosa e la concorde richiesta formulata dalle parti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili, con conseguente venir meno della pronuncia sulla nullità e inefficacia del contratto integrativo invocata dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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