Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 984 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice. Questi, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La declaratoria in rito giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta regionale con cui la Regione Lombardia ha approvato il piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, la circolare esplicativa emanata dalla Direzione Generale Welfare e la determinazione dell’ATS provinciale. Il ricorso lamentava violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, nella parte in cui gli atti imponevano alle strutture accreditate di rispettare i tempi di attesa, con erogazione presso altre strutture o gratuita in caso di indisponibilità, e computavano i termini in giorni solari.
La Regione si è costituita con memoria di mero stile, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. In vista dell’udienza di merito la società ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, osservando che nel triennio di efficacia del piano la previsione contestata non aveva avuto concreta applicazione a proprio danno, e ha insistito per l’integrale compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il percorso argomentativo muove dal principio di piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione.
Il Tribunale chiarisce i limiti temporali di tale facoltà: la dichiarazione è ammissibile sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Entro quel confine la parte può provocare la presa d’atto del giudice, che non dispone di poteri officiosi.
Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente, né sindacarne la valutazione circa la persistenza dell’interesse. Da ciò deriva la declaratoria di improcedibilità del gravame. Sul punto il Collegio richiama un indirizzo consolidato, citando Cons. Stato, sez. III, n. 7816 del 2022, Cons. Stato, sez. III, n. 4031 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 968 del 2022.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione. La decisione valorizza tre elementi: la limitata attività difensiva svolta dalla resistente in vista dell’udienza pubblica, la natura in rito della decisione e la circostanza che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata formulata, seppur dopo l’avviso di fissazione di udienza, abbondantemente prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie previsti dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
Il dispositivo dichiara quindi il ricorso improcedibile, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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