Sopravvenuto difetto di interesse e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1477 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, informato al principio dispositivo, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente prima di tale momento impone al giudice una doverosa e obbligata presa d’atto. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, e deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne segue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese ove la peculiare natura della controversia lo giustifichi.

Il Fatto

La ricorrente, militare non idonea al servizio militare incondizionato, ha impugnato davanti al TAR Puglia il provvedimento di transito in soprannumero nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, adottato ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e del DM 18.04.2002, unitamente al decreto di assegnazione del profilo di assistente amministrativo.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche l’atto di riedizione del potere sopravvenuto, dolendosi del profilo assegnato e della sede di servizio individuata, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al trasferimento presso una sede compatibile con lo stato di salute e con la propria esperienza. Con nota depositata il 02.10.2025 la parte ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, essendo intervenuto atto di assegnazione presso la sede di Taranto in conseguenza del riconoscimento delle tutele sociali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione proveniente dalla parte ricorrente e ha ricondotto la fattispecie al principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio.

Da tale dichiarazione deriva una conseguenza necessaria: la doverosa e obbligata presa d’atto del giudice. Il Tribunale ha escluso sia il potere di procedere d’ufficio, sia quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. L’organo giudicante è pertanto tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

A sostegno dell’orientamento il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, segnatamente Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023 e sentenza n. 7816/2022, poste a fondamento della soluzione accolta.

In applicazione di tali coordinate, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della peculiare natura della controversia. Il Tribunale ha inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità delle parti in ipotesi di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Reg. (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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