Sopravvenuto diniego e improcedibilità degli appelli per carenza di interesse (Cons. Stato n. 7038 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo, adottato all’esito di un rinnovato procedimento nel quale siano stati coinvolti soggetti prima estromessi e per ragioni diverse da quelle originariamente prospettate, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello avverso la sentenza che aveva annullato il precedente diniego. Il nuovo esercizio del potere supera il provvedimento impugnato e su di esso si trasferiscono le contestazioni della parte, che lo ha autonomamente impugnato. La dichiarazione delle amministrazioni di avere ancora interesse alla decisione non è sufficiente a mantenere l’impugnazione, quando l’assetto degli interessi è stato ridefinito da un atto successivo. L’improcedibilità colpisce, per le stesse ragioni, anche l’appello incidentale.

Il Fatto

La società ha impugnato il diniego con cui il Comune, all’esito della conferenza di servizi, ha respinto l’istanza di autorizzazione per l’installazione di una nuova stazione radio base ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003. Il TAR Campania, con la sentenza n. 4519/2025, ha escluso la formazione del silenzio assenso e ha annullato il provvedimento, ritenendo soprassessorio il parere dell’ufficio tecnico comunale e illegittimo il parere della commissione locale per il paesaggio: l’infrastruttura non è qualificabile come nuova costruzione e l’art. 21 delle n.t.a. del PTP ne consente comunque la realizzazione, previa autorizzazione della Soprintendenza, mai coinvolta.

La società ha proposto appello principale sul capo relativo al silenzio assenso; il Ministero della Cultura, tramite la Soprintendenza, e l’Ente Parco hanno proposto appello incidentale. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha riconvocato la conferenza di servizi, coinvolgendo la Soprintendenza, e sulla base del suo parere negativo ha adottato un secondo diniego, autonomamente impugnato davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato dichiara anzitutto improcedibile l’appello principale per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità a quanto dichiarato espressamente dalla società nella memoria del 12 dicembre 2025 e ribadito nelle memorie successive.

Quanto all’appello incidentale, il collegio rileva che la dichiarazione delle amministrazioni di avere ancora interesse alla decisione non ne impedisce l’improcedibilità. Il nuovo diniego è stato adottato all’esito di un procedimento in cui è stata chiamata a pronunciarsi l’amministrazione preposta alla tutela del bene paesaggistico, per ragioni diverse da quelle originariamente prospettate, tra cui il concreto contrasto con l’interesse paesaggistico. Il provvedimento impugnato è stato così superato da un rinnovato esercizio del potere, sul quale si sono definitivamente trasferite le contestazioni della società: da qui l’improcedibilità, in linea con Cons. Stato, sez. IV, n. 6343/2026.

Il collegio precisa che, anche a prescindere dai profili di improcedibilità, l’appello incidentale è infondato. L’infrastruttura, anche ove qualificabile come nuova costruzione inammissibile ai sensi dell’art. 12, comma 3, delle n.t.a., va comunque consentita nei limiti dell’art. 21, previa autorizzazione favorevole della Soprintendenza. Il diniego è quindi illegittimo per non avere coinvolto l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica.

Il collegio respinge l’interpretazione secondo cui l’art. 21 si applicherebbe solo ove il Ministero abbia previamente approvato la localizzazione dell’opera e il progetto. La norma e le circolari richiamate, anteriori al d.lgs. n. 42/2004, impongono soltanto che il provvedimento autorizzativo sia preceduto dall’autorizzazione degli organi del Ministero della Cultura, esigenza soddisfatta dall’intervento della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di cui all’art. 44 d.lgs. n. 259/2003.

Sul terzo motivo, il TAR si è esaustivamente pronunciato sulla violazione dell’art. 21, senza necessità di decidere sull’obbligo di coinvolgimento dell’Ente Parco, questione che non costituiva ragione del diniego. L’Ente avrebbe dovuto proporre autonomo motivo di ricorso e non limitarsi a dedurre la violazione nella memoria difensiva. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *