Ottemperanza al giudicato sul pagamento delle ferie non godute e poteri del commissario (TAR Sicilia n. 542 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’amministrazione statale al giudicato di condanna al pagamento di somme e ne ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, l’obbligo di provvedere è attuale e non condizionato. In caso di ulteriore inerzia va nominato il commissario ad acta, cui spetta anche l’allocazione della somma in bilancio e il reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagarle le spettanze relative al servizio svolto negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per 232 giorni e 12 ore settimanali, nella misura di € 3.282,48 oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 l. n. 724/1994.

La sentenza è stata notificata presso la sede dell’ente e il Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania ha attestato il passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza deduzioni difensive. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza: la notificazione della sentenza di condanna presso la sede dell’ente e il suo passaggio in giudicato, attestato dal Funzionario giudiziario della Sezione Lavoro. Ha poi rilevato che dalla notifica è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.

Su questa base il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme, fissando il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, se anteriore. Il termine è funzionale a rendere effettiva la tutela esecutiva e non si risolve in un mero invito.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale, con facoltà di delega a un funzionario in possesso della necessaria professionalità. L’organo straordinario si insedia su richiesta della parte, corredata di dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvede entro 90 giorni dalla ricezione.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda i poteri del commissario: egli deve procedere all’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale delle risorse. Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non sono legittima causa di impedimento: l’organo straordinario deve porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento e riferire poi al Tribunale con dettagliata relazione.

Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con ordine al Ministero di eseguire il giudicato nei modi e termini indicati. Le spese, liquidate in via equitativa in € 750,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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