Sospensione cautelare degli incentivi GSE e termine di autotutela (Cons. Stato n. 8330 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare dell’erogazione degli incentivi, disposta dal Gestore dei servizi energetici nell’ambito del procedimento di verifica avviato ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, non costituisce esercizio del potere di annullamento in autotutela e non è dunque soggetta al termine di decadenza di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il relativo termine, ove pure richiamato in via generale, decorre dalla concreta conoscenza dei profili di illegittimità da parte dell’Amministrazione, identificata nell’attivazione del procedimento penale, e non dalla data di riconoscimento del beneficio. In presenza di indagini penali e di un sequestro preventivo, la finalità anticipatoria e cautelare del potere giustifica la sospensione anche in una situazione di pericolo presunto, per evitare che la verifica giunga quando il finanziamento è già erogato e non è più recuperabile. Il giudizio di inammissibilità delle censure avverso gli atti endoprocedimentali resta assorbito quando le stesse, nel merito, si rivelino infondate.

Il Fatto

Una società titolare di tre impianti fotovoltaici impugnava davanti al TAR Lazio le comunicazioni con cui il Gestore dei servizi energetici aveva avviato il procedimento di verifica, nonché la sospensione cautelativa dell’erogazione degli incentivi. Il Tribunale dichiarava inammissibili le censure contro le comunicazioni di avvio, in quanto atti endoprocedimentali privi di lesività immediata, e respingeva nel merito quelle relative alla sospensione, ravvisando il potere cautelare nell’art. 21-quater della legge n. 241/1990 e i presupposti nelle risultanze del sequestro preventivo penale.

La società proponeva appello, lamentando la tardività dell’iniziativa amministrativa rispetto al termine di diciotto mesi, il difetto di istruttoria per il pedissequo richiamo agli atti penali, l’incompetenza del Gestore a sindacare i titoli edilizi e l’erronea qualificazione come sostanziale della variante progettuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, incentrato sull’assunto che l’Amministrazione abbia esercitato un potere riconducibile agli artt. 21-quater e 21-nonies della legge n. 241/1990, con conseguente decorso del termine semestrale o, nel testo applicabile, di diciotto mesi e estinzione del potere. Secondo Palazzo Spada non si configura la dedotta tardività, perché l’attivazione del procedimento di verifica trae origine dal procedimento penale a carico della società e non dal riesame in autotutela del provvedimento di incentivazione.

Il termine, osserva la Corte, decorre dal momento in cui l’Amministrazione viene concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità o dei fatti nuovi incidenti sulla legittimità dell’atto. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 9691 del 2024, il Collegio ancora tale conoscenza all’apertura dell’indagine penale e non alla data di riconoscimento dell’incentivo.

Quanto alle censure avverso la statuizione di inammissibilità, il Consiglio di Stato le reputa assorbite, perché infondate nel merito. Sussistono i presupposti della sospensione cautelare in considerazione del procedimento penale e del sequestro disposto dal GIP: la misura, corroborata da elementi fattuali, suffraga l’adozione dell’atto impugnato. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Sez. IV n. 1542/2019), secondo cui nei casi di pericolo presunto precludere l’esercizio del potere di sospensione nel tempo necessario alle verifiche vanificherebbe l’esito del controllo e il recupero delle somme indebitamente erogate.

Il Consiglio esclude poi che possa negarsi la refluenza dell’atto sulla prima autorizzazione rilasciata dal SUAP, essendo configurabili violazioni incidenti su tutti gli incentivi percepiti. La natura sostanziale della variante risultava adeguatamente suffragata dagli accertamenti degli organi competenti al momento dell’adozione dell’atto.

Dall’infondatezza del gravame discende la radicale insussistenza dei presupposti della domanda risarcitoria. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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