Ottemperanza al giudicato civile e penalità di mora ex art. 114 c.p.a. (TAR Calabria n. 193 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su un provvedimento del giudice civile che condanni l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, il giudice amministrativo può applicare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.. L’istituto trova applicazione anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme, come chiarito dalla Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e dalla novella del comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. La somma dovuta a titolo di penalità di mora ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e matura sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Sussistono i presupposti dell’azione di ottemperanza quando il titolo abbia autorità di cosa giudicata, sia stato notificato e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, senza che l’amministrazione dia prova dell’esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto emesso nel giudizio di equa riparazione ex legge n. 89/2001, nella parte in cui condanna al pagamento di € 1.800,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. La parte chiede altresì la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo.

Il Ministero intimato, ritualmente notificato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. La ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 ed è decorso il termine semestrale dalla presentazione dell’istanza.

L’amministrazione, dal canto suo, non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ex artt. 112 ss. c.p.a.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale ne riconosce l’ammissibilità anche nell’ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama la Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e la successiva novella recata dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Essa si aggiunge, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e matura sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo il d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore; in caso di mancata refusione, al relativo pagamento provvederà il Commissario nominato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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