Acquisizione sanante dovuta se la servitù di passaggio non legittima le opere (TAR Sicilia n. 350 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 sorge ogni volta che un fondo privato sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, a prescindere dal carattere reversibile o irreversibile della trasformazione. La servitù di pubblico transito costituita dal proprietario non attribuisce al Comune il diritto di realizzare opere di urbanizzazione sul fondo gravato, che resta di proprietà privata: la loro esecuzione integra occupazione sine titulo. Il possesso corrispondente alla sola servitù non è utile ai fini dell’usucapione della proprietà, salvo interversione a norma dell’art. 1164 c.c., che decorre dal mutamento del titolo del possesso. L’annullamento del diniego impone all’amministrazione di rideterminarsi, con delibera del consiglio comunale, sull’istanza di acquisizione.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un terreno nel territorio comunale, pervenutogli per donazione, utilizzato di fatto come sede stradale. In occasione del rilascio di una concessione edilizia su un fondo contiguo, egli e i suoi genitori avevano reso nel 1981 dichiarazione sostitutiva con cui destinavano l’area all’uso pubblico, precisando però che restava fermo il diritto di proprietà privata e che il Comune non era autorizzato a eseguire opere di urbanizzazione.
Nel novembre 2023 il ricorrente ha chiesto al Comune di attivare il procedimento di acquisizione sanante. L’ente ha respinto l’istanza sostenendo che l’uso continuato del tratto stradale per oltre trent’anni, con apertura al pubblico transito dal 1986, avrebbe determinato l’acquisto della proprietà per usucapione. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Anzitutto chiarisce l’oggetto del giudizio: non è in discussione l’esistenza della servitù di pubblico transito, pacificamente ammessa dal ricorrente, ma la trasformazione del fondo mediante opere pubbliche che i proprietari avevano espressamente vietato. Il diritto di passaggio, infatti, non comprende quello di costruire sull’altrui fondo gravato.
Quanto al primo assunto comunale, secondo cui la cessione dell’area sarebbe stata condizione per il rilascio della concessione edilizia, il TAR rileva l’assenza di qualsiasi riscontro documentale. Dal titolo edilizio emerge anzi il versamento integrale del contributo concessorio, senza decurtazioni per esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, e non consta alcun atto unilaterale d’obbligo del privato ai sensi dell’art. 31, comma 4, L. n. 1150/1942 (oggi art. 12 d.P.R. n. 380/2001).
Il secondo argomento è respinto sul piano fattuale: le immagini satellitari documentano che tra il 2016 e il 2019 l’area è stata trasformata con sede viaria asfaltata, marciapiedi e pubblica illuminazione, in luogo del preesistente fondo in pietrame. La realizzazione di tali opere è avvenuta sine titulo e contro la volontà del proprietario, sicché il presupposto del potere acquisitivo è integrato, come affermato dal C.G.A.R.S. n. 93 del 23.01.2023.
Il terzo assunto, fondato sull’usucapione, è infine disatteso. Il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non consente di usucapire la proprietà, salvo interversione ex art. 1164 c.c.: il periodo di esercizio della servitù non è quindi utile. Il primo atto idoneo a mutare il titolo è la determina comunale del novembre 2017, seguita dall’apprensione materiale del fondo nell’agosto 2018, con decorrenza insufficiente a maturare il ventennio ex art. 1158 c.c. Richiamando Cons. Stato n. 5872 del 2022 e n. 6833 del 2020, il Collegio ribadisce che l’occupazione sine titulo, integrando illecito permanente, non giova all’usucapione.
Nota della Redazione
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