Rinuncia al ricorso estingue il giudizio senza accettazione della resistente (TAR Molise n. 173 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può rinunciarvi mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale, depositata presso la segreteria, oppure resa in udienza e documentata nel verbale. A fronte di una rinuncia espressa e rituale il giudice non può che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’estinzione opera per effetto della sola rinuncia, senza necessità di accettazione della parte resistente, che può limitarsi a prendere atto della dichiarazione. Le spese processuali possono essere compensate, in particolare quando la definizione avvenga in punto di mero rito.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale n. 151 del 15.01.2021, con cui la Regione Molise aveva ritenuto non ammissibile la domanda di ammissione alle agevolazioni presentata nell’ambito di una procedura indetta durante l’emergenza pandemica, destinata a erogare sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese con grave calo del fatturato.

Il gravame era affidato a due motivi, incentrati sull’eccesso di potere e sull’erronea interpretazione dell’avviso pubblico, nonché sul difetto di motivazione e sulla carenza di istruttoria, con violazione dell’art. 2-bis legge n. 241/1990. La Regione si era costituita eccependo l’inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto nel merito. In sede cautelare il Tribunale aveva respinto l’istanza per assenza dei requisiti di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio la ricorrente ha conferito al difensore una procura speciale finalizzata alla rinuncia al ricorso, poi formalizzata con atto depositato il 30.4.2024. All’udienza pubblica del 22.5.2024 la dichiarazione è stata confermata dal procuratore costituito. La difesa erariale, nel prendere atto della rinuncia, ha chiesto la condanna alle spese.

Il Collegio rileva che l’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, oppure resa in udienza e documentata nel verbale. La rinuncia depositata risulta espressa e rituale, sicché il Tribunale non può che prenderne atto con gli effetti di legge.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio, qualificato come ius receptum nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. La rinuncia formale è dunque idonea a produrre l’effetto estintivo.

Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato sez. VI, 07/01/2019, n. 157, secondo cui il giudizio amministrativo è estinto, ex art. 35, comma 2, del D.Lgs. 104/2010, qualora vi sia stata un’espressa rinuncia da parte del ricorrente, accettata anche dall’amministrazione resistente. Nella specie la resistente ha preso atto della rinuncia, senza opporsi.

Il giudizio introdotto dal ricorso è pertanto dichiarato estinto ai sensi degli artt. 84, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Le spese processuali sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’avvenuta definizione con pronuncia in punto di mero rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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