Il diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza può fondarsi su informative riservate senza dettagliata ostensione (TAR Lazio n. 13346 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione, senza che sia necessario riportare analiticamente le notizie riservate che potrebbero compromettere l’attività preventiva o di controllo degli organi preposti. Il carattere secretato delle informazioni assume rilievo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998, sicché non è ipotizzabile la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il conferimento della cittadinanza per naturalizzazione postula l’accertamento di un interesse pubblico, con valutazione prognostica sulla piena adesione ai valori costituzionali, non essendo rilevanti solo i fatti penalmente rilevanti ma anche l’area della prevenzione dei reati e della astratta pericolosità sociale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica. Nel ricorso si eccepivano vizi di violazione di legge, difetto di motivazione e violazione del principio del contraddittorio, lamentando che il diniego si fondava su una mera attività informativa, priva di precisazioni sull’organo preposto e sugli accertamenti esperiti, senza alcuna valutazione sull’integrazione dello straniero nel tessuto sociale.
Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. A seguito di ordinanza interlocutoria, l’Amministrazione depositava l’informativa degli organi di sicurezza sulla base della quale era stato emesso il diniego; con successiva ordinanza cautelare veniva respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la posizione del ricorrente, in ragione della rinvenuta contiguità a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica. Dall’informativa acquisita in giudizio risultava che il ricorrente era noto, insieme al nucleo familiare, come soggetto incline a posizioni radicali di ispirazione salafita-jihadista. Il Tribunale ha richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui tali elementi sono significativi di una mancata adesione ai valori della comunità nazionale, non deponendo per una concreta ed effettiva integrazione.
Quanto alla motivazione, il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisce valida motivazione per relationem, non potendosi addebitare all’Amministrazione di non aver riportato il contenuto nel corpo dell’atto. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato che l’obbligo motivazionale si presta a essere adeguatamente calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti, legittimandosi un assolvimento “attenuato” quando una più ampia disclosure potrebbe attentare alla segretezza connaturata a investigazioni particolarmente penetranti in ambiti estremamente rischiosi.
Il carattere secretato delle informazioni non ne consente l’ostensione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del d.M. n. 415/1998, sicché è infondata ogni censura relativa all’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990: la ratio della norma presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere dettagliatamente gli elementi che giustificano il provvedimento negativo, evenienza esclusa dalla natura riservata dei dati. La valutazione ministeriale è pertanto insindacabile, risultando preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto di uno status irrevocabile, che presuppone l’assenza di qualsiasi ombra di inaffidabilità, anche con valutazione prognostica per il futuro.
Il Collegio ha infine disatteso l’argomento della vita normalizzata e integrata del ricorrente, rilevando che i soggetti implicati in attività terroristiche spesso si presentano all’esterno come persone ordinarie, talvolta ostentando uno stile di vita occidentalizzato, proprio al fine di non insinuare sospetti. Non vi è ragione per dubitare dell’attendibilità delle informazioni provenienti dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza, raccolte nell’esercizio delle funzioni istituzionali; nel giudizio prognostico devono valutarsi anche l’area della prevenzione dei reati e qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.