Sospensione disciplinare e procedimento penale: presupposti dell’art. 1393 cod. ord. mil. (TAR Calabria n. 322 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione del procedimento disciplinare di stato in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 1393, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, presuppone la particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato ovvero, in alternativa, che l’atto o il comportamento del militare sia stato posto in essere non solo nello svolgimento delle funzioni, ma anche in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Non è sufficiente la sola intraneità al servizio, dovendosi escludere dall’alveo applicativo i fatti che integrano reati implicanti una cesura del rapporto di immedesimazione organica. La valutazione dei presupposti spetta all’amministrazione, che deve comunque tenere conto del favor legislativo per l’instaurazione e la conclusione del procedimento disciplinare. Il termine di novanta giorni per la contestazione degli addebiti decorre dal momento in cui l’autorità competente a ordinare l’inchiesta formale ha conoscenza integrale della sentenza irrevocabile.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio, è stato assegnato temporaneamente presso altro comando ai sensi dell’art. 42-bis, legge n. 151/2001. Il Tribunale Militare lo ha condannato alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione militare, con sospensione condizionale, per il reato di insubordinazione con ingiuria aggravata ai danni di un superiore.

Conclusosi il procedimento penale, l’amministrazione ha avviato il procedimento disciplinare di stato ai sensi dell’art. 1376 d.lgs. n. 66/2010, irrogando la sanzione della sospensione dall’impiego di quattro mesi. Il militare ha impugnato il decreto dirigenziale davanti al TAR Calabria, deducendo l’intempestività dell’azione disciplinare e la decadenza dal potere sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo, che investe la legittimità della sospensione del procedimento disciplinare. L’art. 1393, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 ammette l’avvio differito del procedimento in due ipotesi: la particolare complessità dell’accertamento, ovvero l’esigenza di attendere la definizione del penale quando i fatti riguardino atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle funzioni e in adempimento di obblighi e doveri di servizio.

Il TAR, richiamando Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5451 del 2018, precisa che la prima ipotesi mira a evitare procedimenti viziati per difetto di istruttoria o di motivazione. La seconda, secondo Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1672 del 2021, intende prevenire che la sovrapposizione di qualificazioni giuridiche del medesimo fatto produca valutazioni disciplinari distorte.

La Corte esclude che ricorra la particolare complessità: il fatto contestato non presenta alcun profilo complesso, né per l’evento né per le modalità esecutive, tanto che il procedimento penale non ha richiesto attività istruttoria stante la confessione. Quanto al secondo presupposto, il Collegio ritiene invece che la condotta offensiva sia stata realizzata in adempimento di obblighi e doveri di servizio: la frase è stata proferita nella fase di ostensione della documentazione a seguito di convocazione del superiore gerarchico, atto sussumibile nel genus degli ordini ai sensi dell’art. 626, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.

Sul secondo motivo, concernente la decadenza dal potere disciplinare, il TAR richiama l’art. 1392, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 e la natura perentoria del termine di novanta giorni, confermata da Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5893 del 2021. Poiché la competenza a ordinare l’inchiesta formale spetta al comandante della sede di servizio ai sensi dell’art. 1378 d.lgs. n. 66/2010, il dies a quo decorre dalla conoscenza integrale della sentenza da parte di tale autorità, e non da quella del comando presso cui il militare era temporaneamente assegnato.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre oneri e accessori di legge. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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