Principi di diritto (Massima)
Al fine di garantire sia un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, sia l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale causato dall’uccisione di un congiunto deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Il criterio “a forbice”, che si limita a prevedere un minimo e un massimo tabellare, è illegittimo, poiché non consente una valutazione adeguata delle circostanze del caso concreto e non garantisce l’uniformità di giudizio.
Il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dopo la novella del 2012, è limitato alle ipotesi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile, non essendo più configurabile il vizio di insufficiente motivazione.
Il Fatto
Il 23 agosto 2002, in conseguenza di un sinistro stradale, persero la vita Tizio e i suoi due figli. I tre fratelli della vittima (zii delle altre due vittime) convennero in giudizio il responsabile del sinistro e il suo assicuratore, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dei congiunti. Il Tribunale di Napoli, sezione di Afragola, accolse la domanda e liquidò il danno applicando la c.d. “tabella di Milano” (criterio a forbice), riconoscendo euro 100.000 a ciascuno dei due fratelli per la contestuale perdita del fratello e dei due nipoti, e euro 30.000 al terzo fratello solo per la perdita del fratello, rigettando la domanda relativa ai nipoti per mancanza di convivenza.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4780 del 28 dicembre 2021, rigettò il gravame dei tre fratelli, ritenendo equa la liquidazione del primo giudice e corretta l’applicazione della “tabella di Milano”. Avverso tale decisione, i tre fratelli proposero ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che il criterio “a forbice” era illegittimo e che il danno avrebbe dovuto essere liquidato con il sistema “a punti”.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e rigetta il primo e il terzo motivo. Quanto al primo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione, la Corte osserva che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei tre vizi che, soli, restano denunciabili in sede di legittimità per effetto della riforma del 2012 dell’art. 360 c.p.c.: mancanza di motivazione “sinanche come segno grafico”, impenetrabile oscurità, insuperabile contraddittorietà (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). La Corte d’Appello ha indicato il criterio applicabile, ha accertato che i danneggiati non avevano provato una situazione di particolare sofferenza soggettiva e ha ritenuto corretta la liquidazione in misura prossima al minimo tabellare, fornendo una motivazione congrua.
La Corte accoglie il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 1226 c.c. per l’adozione del criterio “a forbice”. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass., Sez. 3, n. 10579 del 2021), secondo cui, al fine di garantire sia un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, sia l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale causato dall’uccisione di un congiunto deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”. Tale sistema prevede l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza), nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, con adeguata motivazione, una liquidazione senza ricorso alla tabella. Il criterio “a forbice”, che si limita a prevedere un minimo e un massimo tabellare, è illegittimo perché non consente una valutazione adeguata delle circostanze del caso concreto e non garantisce l’uniformità di giudizio. La Corte d’Appello ha errato nel confermare l’adozione di tale criterio da parte del Tribunale, senza motivare le ragioni per le quali si discostava dal sistema a punti, che costituisce il metodo preferibile. Il terzo motivo, che reitera il vizio di motivazione, è infondato per le ragioni già esposte. La sentenza è cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che procederà a nuovo esame uniformandosi al principio enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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La Cassazione ribadisce che, ove due giudizi tra le stesse parti riguardino il medesimo rapporto giuridico, l’accertamento contenuto nel giudicato preclude il riesame dell’identico punto, anche se il secondo giudizio abbia finalità diverse.
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È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la condanna per bancarotta fraudolenta quando i motivi ripropongono censure di fatto già disattese in appello, senza correlarsi specificamente alla motivazione impugnata.
La Cassazione chiarisce che la segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi è legittima solo in presenza di una situazione di insolvenza o grave difficoltà economica, non per il mero inadempimento.
È inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri le medesime allegazioni già disattese dalla corte di merito con motivazione congrua e logica, senza dedurre effettivi vizi di legittimità o travisamento della prova.