La decadenza della concessione demaniale per morosità non richiede la preventiva contestazione di ogni ulteriore causa (TAR Lazio n. 11489 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza della concessione demaniale marittima prevista dall’art. 47 cod. nav. costituisce espressione di un potere discrezionale, che richiede un inadempimento di non scarsa importanza, tale da deludere in modo significativo l’interesse generale sotteso al rapporto concessorio. La reiterata e prolungata morosità nel pagamento dei canoni, protrattasi per numerose annualità senza soluzione di continuità, integra un inadempimento di gravità tale da giustificare la decadenza. L’eventuale prescrizione di quota parte della pretesa creditoria non elide il disvalore della condotta. La fondatezza di una delle autonome motivazioni poste a sostegno del provvedimento di decadenza priva di interesse la contestazione delle altre.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per il mantenimento di uno stabilimento balneare, aveva ottenuto nel 2019 una sentenza del Tribunale di Velletri che dichiarava l’acquisto per usucapione dell’area, riformata però in appello nel 2025. Sulla base della mancata corresponsione dei canoni dal 2008, il Comune aveva avviato e concluso il procedimento di decadenza dalla concessione.
La società impugnava il provvedimento, deducendo la non debenza dei canoni alla luce della pronuncia favorevole di primo grado, la prescrizione quinquennale di parte della pretesa, la mancata rideterminazione dei canoni ai sensi dell’art. 100, co. 5 e 6, d.l. n. 104/2020 e la mancata contestazione dell’omesso versamento del deposito cauzionale in sede procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura del potere di decadenza di cui all’art. 47 cod. nav., richiamando il consolidato orientamento secondo cui la norma non configura un potere vincolato, ma riconosce all’Amministrazione un significativo potere valutativo, che si articola in un momento di discrezionalità tecnica e in un momento di discrezionalità amministrativa pura. In tale quadro, soltanto un inadempimento di non scarsa importanza, idoneo a compromettere con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto, può giustificare la decadenza (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7585 e Cons. Stato, sez. VII, 12 febbraio 2025, n. 1196).
Applicando tali coordinate alla fattispecie, il Tribunale ha rilevato che il Comune aveva contestato una morosità risalente all’annualità 2008, mai interrotta neppure da pagamenti parziali. La gravità dell’inadempimento emergeva dalla circostanza che il mancato pagamento si era protratto non solo nella pendenza del contenzioso sull’usucapione, ma anche in epoca precedente all’avvio del giudizio; una reiterazione che superava il limite di tolleranza in rapporto agli interessi pubblici sottesi al rilascio della concessione.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio ha precisato che l’eventuale prescrizione di quota parte della pretesa non elide comunque il disvalore della condotta, potendo semmai assumere rilievo ad altri fini, estranei al giudizio di legittimità del provvedimento di decadenza (cfr. TAR Lazio, sez. II-bis, 30 giugno 2021, n. 7741). In un rapporto concessorio avente a oggetto un bene demaniale, l’ammontare del canone è stabilito dal titolo, dalla legge e dagli ordini di introito; se l’importo è controverso, la parte può attivare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, senza che ciò legittimi la sospensione unilaterale dei versamenti.
Il Tribunale ha poi escluso l’operatività dell’inefficacia degli atti impositivi prevista dall’art. 100, co. 5, d.l. n. 104/2020, rilevando che la disposizione riguardava solo i provvedimenti oggetto di contenzioso connessi all’applicazione dei criteri di calcolo dei canoni; il giudizio sull’usucapione era invece collegato solo in via indiretta alla pretesa patrimoniale e non anche ai predetti criteri. Quanto all’istanza di definizione agevolata ex art. 100, co. 7, la documentazione versata in atti non dimostrava l’adozione di alcun provvedimento di accoglimento.
Infine, il Collegio ha respinto la censura relativa alla mancata contestazione dell’omesso versamento del deposito cauzionale: il rilievo aggiuntivo non dispiegava valenza decisiva, essendo la morosità di per sé idonea a sorreggere la determinazione di decadenza, secondo il principio per cui la fondatezza di una delle motivazioni autonome priva di interesse la decisione sulle altre (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 17 ottobre 2022, n. 7165). Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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