Sospensione Questore ex art. 100 TULPS e fatti avvenuti all’esterno del locale (TAR Toscana n. 908 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di sospensione della licenza attribuito al Questore dall’art. 100 r.d. n. 773 del 1931 ha finalità preventive e di tutela anticipata della pubblica sicurezza. È sufficiente la sussistenza di un mero pericolo per l’ordine pubblico perché l’Autorità adotti la misura cautelare, il cui apprezzamento discrezionale è censurabile solo per manifesta irragionevolezza. Integrano le condizioni di rischio previste dalla norma anche i gravi episodi di violenza originati all’interno del locale e proseguiti, senza soluzione di continuità, nelle immediate adiacenze. La misura prescinde dall’accertamento della colpa del titolare dell’esercizio, poiché il diritto a svolgere l’attività commerciale può subire limitazioni nel bilanciamento con il bene primario della sicurezza collettiva.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Lucca ha disposto, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la sospensione per quindici giorni della licenza per trattenimenti danzanti nella struttura nella quale gestisce una discoteca.

Il provvedimento si fonda su una pluralità di episodi verificatisi in un breve arco temporale: il furto con strappo di una collana all’interno del locale, una rissa degenerata in aggressione con lesioni gravi, una lite tra giovanissimi nel corso della quale un minore ha usato un manganello, e un episodio di violenza di gruppo che ha coinvolto anche un avventore estraneo. La Questura ha ravvisato un atteggiamento poco collaborativo del personale di sicurezza, che non avrebbe allertato le forze dell’ordine. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 100 del TULPS, l’illogicità e il difetto di motivazione, sostenendo che gli episodi si sarebbero verificati all’esterno del locale e non sarebbero idonei a integrare un pericolo attuale per l’ordine pubblico. Si è costituito il Ministero dell’Interno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce anzitutto l’interesse alla decisione: benché la sospensione sia già stata eseguita, la ripetizione dei fatti può comportare, ai sensi dell’art. 100, comma 2, TULPS, la revoca della licenza, con conseguente permanenza dell’interesse all’annullamento.

Nel merito il ricorso è infondato. Gli episodi richiamati sono numerosi, gravi e riconducibili ai tumulti o gravi disordini contemplati dalla norma. Il Tribunale richiama l’indirizzo secondo cui il potere questorile ha intrinseche finalità preventive e persegue un obiettivo di tutela anticipata della pubblica sicurezza, essendo sufficiente il mero pericolo per l’adozione della misura cautelare, censurabile solo per manifesta irragionevolezza. A sostegno cita Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529, Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752 e T.A.R. Toscana, sez. IV, 5 maggio 2025, n. 799.

La circostanza che la maggior parte degli episodi si sia svolta all’esterno non esclude la riconducibilità alla norma. Le modalità sono ricorrenti: provocazioni all’interno e colluttazioni nelle adiacenze. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., sez. III, n. 8503/2019 e la propria sentenza della Sezione n. 1614 del 2020, che hanno ritenuto sufficiente, ai fini della sospensione, che gravi episodi di violenza avvenissero in prossimità della discoteca e fossero connessi all’attività ivi svolta.

Assume rilievo il coinvolgimento di minorenni, l’uso di un manganello e il furto con strappo all’interno. Il Collegio sottolinea l’allarme destato dalla circostanza che violenze brutali possano colpire persone estranee. Il personale di sicurezza si è dimostrato inidoneo ad arginare le situazioni e a favorire un tempestivo intervento delle Forze di Polizia.

Quanto alla durata, la censura è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, essendo il periodo di chiusura già scontato e non essendo stata proposta domanda risarcitoria. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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