Assegno di ricerca e sospensione della proroga: giurisdizione del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1882 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelativa della proroga di un assegno di ricerca, adottata dall’azienda ospedaliero universitaria nell’esercizio dei poteri del datore di lavoro, incide su posizioni giuridiche di diritto soggettivo e non su interessi legittimi. Le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d. lgs. n. 165/2001, non vertendosi in materia di procedure concorsuali né di rapporti di lavoro in regime pubblicistico. La circostanza che la pretesa sia formulata come domanda di annullamento di un atto amministrativo è irrilevante: la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, cioè alla effettiva natura della controversia e alle caratteristiche del rapporto fatto valere. Il difetto di giurisdizione va dichiarato e il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliero universitaria approvava, con propria deliberazione, la graduatoria di una procedura per il conferimento di due assegni di ricerca destinati a specifiche attività di progetto. Seguiva la stipula del contratto con l’assegnista, che iniziava l’attività di ricerca presso la struttura.

Con successiva deliberazione l’azienda disponeva la proroga dell’assegno fino alla fine del 2023. Appresa la pendenza di un’indagine penale riguardante anche la procedura di conferimento degli incarichi per il medesimo progetto, l’azienda sospendeva in via cautelativa la deliberazione di proroga. L’assegnista impugnava tale sospensione davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione dell’art. 21-quater, comma 2, legge n. 241/1990 per omessa indicazione del termine e il difetto di motivazione sulle “gravi ragioni”, e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L’azienda eccepiva il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di giurisdizione, ritenendola fondata. Richiama l’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001: il primo comma devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi e quelle in cui vengano in questione atti amministrativi presupposti. Il quarto comma riserva al giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione e, in sede di giurisdizione esclusiva, i rapporti di lavoro di cui all’art. 3 del medesimo decreto.

Nel caso concreto il Tribunale esclude che ricorra alcuno di questi ambiti. Non è in discussione la legittimità di una selezione pubblica, né un atto di macro-organizzazione, né un rapporto di lavoro in regime pubblicistico: l’assegnista svolge attività di ricerca e lamenta la sospensione della proroga del proprio assegno. L’atto impugnato è stato adottato dall’azienda nell’esercizio dei poteri del privato datore di lavoro e rispetto ad esso sono configurabili esclusivamente posizioni di diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario.

Il Collegio ribadisce che non rileva la veste formale della domanda. Richiamando Cassazione civile sez. lav., 8 febbraio 2024, n. 3605, afferma che l’individuazione della giurisdizione dipende dall’oggetto della domanda, da inquadrare secondo il criterio del petitum sostanziale, all’esito dell’indagine sull’effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del rapporto fatto valere. Il criterio opera anche quando vengano in considerazione atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti sulle situazioni soggettive oggetto del giudizio.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono compensate in ragione della natura formale della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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