Ottemperanza e spese secondo soccombenza virtuale dopo integrale soddisfacimento del credito (TAR Campania n. 5232 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfacimento della pretesa creditoria nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. La declaratoria non preclude la regolazione delle spese processuali, che va operata secondo il criterio della soccombenza virtuale, apprezzando l’esito del processo ove la declaratoria non fosse intervenuta. L’amministrazione che abbia adempiuto solo successivamente alla proposizione del ricorso rende necessaria l’instaurazione del giudizio e palesa la fondatezza della pretesa azionata, con conseguente condanna alle spese in suo favore della parte ricorrente.

Il Fatto

Il fallimento di una società ricorreva per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato il Comune al pagamento di una somma in favore della società stessa, in relazione a un contratto di appalto per la costruzione di un edificio scolastico. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva. Il ricorrente chiedeva la condanna dell’ente al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione, con nomina di un commissario ad acta e applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il giudizio veniva sospeso in ragione della sottoposizione del Comune alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Cessata la causa di sospensione per intervenuta approvazione del piano, il ricorrente riassumeva il giudizio. Il Comune eccepiva la tardività della riassunzione e deduceva di aver emesso il mandato di pagamento per la somma complessiva, opponendosi alla richiesta di penalità di mora e imputando il ritardo al mancato tempestivo inoltro della documentazione da parte dell’istante.

La Motivazione della Corte

Alla camera di consiglio la difesa del ricorrente dichiarava di essere soddisfatta in relazione alla pretesa creditoria, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali. Il Collegio rilevava che il soggetto creditore era stato integralmente soddisfatto del credito azionato e dichiarava pertanto la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.

Quanto alla regolazione delle spese, il TAR applicava il criterio della soccombenza virtuale, richiamando Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2024, n. 4737 e Cons. Stato, 12 febbraio 2026, n. 1121. Il criterio impone di apprezzare l’esito del processo ove la declaratoria di cessazione non fosse intervenuta, secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.

Nel caso concreto il Collegio rilevava che il Comune aveva adempiuto al proprio debito solo successivamente alla proposizione del ricorso, con mandato emesso in data successiva. Tale circostanza aveva reso necessaria l’instaurazione del giudizio e palesava la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente.

In applicazione di tale criterio le spese di giudizio venivano poste a carico dell’amministrazione intimata e quantificate in € 1.500,00 oltre accessori di legge. Il Collegio ordinava che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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