La sospensione del procedimento non può eludere il giudicato sul silenzio (TAR Sicilia n. 3003 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Dopo una sentenza che accerta l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine, la successiva sospensione del procedimento è legittima solo se giustificata in modo puntuale e compatibile con il comando giudiziale. Essa è ammessa nei casi previsti dall’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 o in altre ipotesi espressamente contemplate dalla legge. La pendenza di un processo penale non giustifica di regola la sospensione, salvo che sussista uno specifico e stringente nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica che renda allo stato impossibile definire il procedimento, con obbligo di adeguata motivazione. Il richiamo all’art. 21-quater della legge n. 241/1990 è inconferente, poiché riguarda la sospensione dell’efficacia di atti già adottati e non di un procedimento ancora da concludere. La scelta del rito di ottemperanza in luogo dell’incidente di esecuzione non è sanzionabile, in virtù del principio di strumentalità delle forme.

Il Fatto

La società ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 859 del 10 marzo 2025, con cui è stato ordinato al Comune di concludere il procedimento avviato con deliberazione di Giunta n. 126 del 28 settembre 2023. Quella deliberazione aveva aperto l’istruttoria per un accordo procedimentale ex art. 11 della legge n. 241/1990, finalizzato alla riqualificazione del quartiere e alla definizione dei contenziosi tra le parti.

Dopo un tavolo tecnico del 24 giugno 2024 il procedimento si arresta. Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso per interferenza con il rito sul silenzio e per omesso deposito della copia autentica della sentenza; nel merito invoca la sospensione disposta per la pendenza di un procedimento penale e per gli interventi di messa in sicurezza. La ricorrente replica che la vicenda penale è estranea al procedimento e che l’autovincolo non può essere rimosso dopo due anni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni processuali. La circostanza che la nomina del commissario ad acta sia stata sollecitata con ricorso in ottemperanza e non con incidente di esecuzione è irrilevante sul piano sostanziale, poiché l’effetto perseguito è il medesimo e opera il principio di strumentalità delle forme. Per la stessa ragione resta irrilevante l’omesso deposito della copia autentica, trattandosi di decisione nota e nella disponibilità del giudice e delle parti, il cui contenuto non è controverso.

Nel merito, la Sezione fissa il criterio: dopo una sentenza che accerta l’obbligo di concludere il procedimento, l’amministrazione può sospenderlo solo se la decisione è giustificata in modo puntuale e compatibile con il comando giudiziale. I casi tipici sono quelli dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e le altre ipotesi espressamente previste dalla legge.

Quanto al processo penale, la pendenza non giustifica di regola la sospensione: occorre uno specifico e stringente nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica, con adeguata motivazione. Nel caso concreto non è chiaro perché il procedimento a carico di un funzionario e del Sindaco debba compromettere la definizione del procedimento avviato nel 2023.

Il Collegio rileva inoltre l’inconferenza del richiamo all’art. 21-quater della legge n. 241/1990: la norma concerne la sospensione dell’efficacia di provvedimenti già adottati, non di un procedimento ancora da concludere. Il ricorso è pertanto accolto. Il Comune deve definire il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione; per la persistente inadempienza è nominato commissario ad acta il Segretario Generale, con ulteriori sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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