Sospensione attività per superamento limiti scarico senza reiterazione della stessa sostanza (Cons. Stato n. 5722 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di art. 29-decies, comma 9, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, la sospensione dell’attività produttiva non presuppone il superamento reiterato dello stesso parametro inquinante, ma richiede che le violazioni delle prescrizioni autorizzatorie siano reiterate più di due volte all’anno. La violazione rilevante è il superamento dei limiti di legge, anche quando riguardi sostanze chimiche diverse. Il provvedimento di sospensione è legittimo quando l’amministrazione prende atto degli esiti dell’attività ispettiva e dei ripetuti superamenti accertati. Il campionamento non contestuale non è opponibile solo se posto a fondamento del calcolo, restando irrilevante se non conteggiato. Il campionamento effettuato sulle 24 ore, anziché sulle 3 ore, è legittimo quando dipende da interruzioni comunicate solo in sede di controllo, in violazione delle prescrizioni dell’AIA.
Il Fatto
La società appellante gestisce uno stabilimento in cui svolge attività galvanica di ramatura e nichelatura. In esito a un’ispezione condotta nel periodo febbraio-maggio 2021, l’ARPA ha trasmesso alla Provincia una relazione conclusiva che evidenziava inottemperanze alle prescrizioni dell’AIA e alla normativa ambientale, con criticità reiterate nella depurazione delle acque di scarico.
Con provvedimento dirigenziale del 18 giugno 2021 la Provincia ha disposto la sospensione dell’attività produttiva fino alla trasmissione di una relazione sull’avvenuta messa in atto di interventi tecnico-gestionali idonei a garantire il rispetto dei limiti allo scarico, diffidando la società dal violare la normativa ambientale e le prescrizioni dell’AIA. Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo l’erronea interpretazione della norma sulla gradualità delle infrazioni e la non opponibilità del campionamento eseguito dal gestore del servizio idrico.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione centrale dell’interpretazione dell’art. 29-decies, comma 9, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006. L’appellante sostiene che i superamenti rileverebbero solo se riferiti alla medesima sostanza e reiterati più di due volte nell’anno. La Corte respinge la tesi: la norma contempla le violazioni reiterate più di due volte all’anno e non richiede l’identità del parametro superato.
La violazione, si legge nella decisione, è costituita dal superamento dei limiti di legge, il cui rispetto è contenuto anche nella prescrizione dell’AIA. Ne consegue che il dato rilevante è il ripetersi delle infrazioni alle prescrizioni autorizzatorie, non la monotonia della sostanza inquinante. Il Collegio ritiene assorbita, per ragioni di economia processuale, l’eccezione di carenza di interesse alla decisione sollevata dall’amministrazione.
Sul campionamento eseguito dal gestore del servizio idrico, la Corte ritiene la censura infondata perché quel campione non è stato conteggiato ai fini del calcolo dei superamenti per il 2021. A prescindere da esso, il superamento dei limiti risulta rilevato per tre volte nelle 24 ore. L’argomentazione elide il profilo del contraddittorio, posto che il dato contestato resta estraneo al fondamento del provvedimento.
Quanto alla durata del campionamento, il Collegio osserva che l’esecuzione sulle 24 ore, anziché sulle 3 ore, è dipesa dalle attività di manutenzione dichiarate dalla ditta come fermo impianto programmato. L’interruzione è stata comunicata solo in sede di controllo, mentre la prescrizione dell’AIA imponeva una comunicazione pronta agli enti competenti. Il campionamento è stato dunque legittimamente effettuato secondo le prescrizioni dell’Allegato Tecnico.
Infine, il Consiglio esclude la violazione del principio di gradualità. L’amministrazione ha preso atto di quanto emerso dalla relazione dell’ARPA in merito ai superamenti; l’appellante si è adeguata ai limiti di scarico, sicché la sospensione non è entrata in vigore. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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