Equilibrio economico-finanziario della gestione e valutazione su base pluriennale nel servizio rifiuti (Cons. Stato n. 9677 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio integrato dei rifiuti costituisce un parametro di sostenibilità dell’intera concessione e non delle singole annualità in cui essa si articola. Il MTR-1 non contiene alcuna previsione che imponga di valutare tale equilibrio esclusivamente sul singolo esercizio, dovendosi al contrario apprezzare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria su un arco temporale sufficientemente significativo. L’Ente territorialmente competente, in assenza di un Piano industriale e di un piano economico-finanziario pluriennale forniti dal gestore, non è in grado di accertare prospetticamente lo squilibrio e può legittimamente demandare gli interventi di riequilibrio a una fase successiva. Il riconoscimento dei costi operativi incentivanti resta eventuale e subordinato alle condizioni fissate dalla disciplina regolatoria.
Il Fatto
La società appellante gestisce il servizio integrato dei rifiuti urbani nell’ambito di competenza dell’ATO Toscana Sud, comprensivo di 104 Comuni. Con ricorso e motivi aggiunti ha impugnato le delibere con cui l’Ente d’ambito ha determinato i PEF per il 2020, dapprima per i sette Comuni che avevano optato per l’approvazione della TARI entro il 30 settembre 2020 e poi per i restanti enti locali, oltre ai coefficienti di gradualità e ai parametri del limite di crescita tariffaria.
Il TAR Toscana, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso principale, accolto solo il motivo relativo al difetto di motivazione del coefficiente di recupero di produttività e respinto la domanda risarcitoria. La società ha proposto appello, deducendo anche la nullità della sentenza per la presenza di caratteri non leggibili nel testo originariamente pubblicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta anzitutto il motivo di nullità. L’apparente incomprensibilità di alcune parti della sentenza, poi corretta e oggi leggibile nelle versioni disponibili sul portale della Giustizia amministrativa, non ha impedito alla società di ricostruire le statuizioni del primo giudice e di proporre appello. Il mezzo è inoltre del tutto generico, perché non indica specificamente quali parti avrebbero reso impossibile la difesa.
Sul nucleo sostanziale, la Corte condivide l’impostazione del TAR sul frazionamento del procedimento di validazione. La necessità di approvare anticipatamente i PEF dei sette Comuni era finalizzata a consentire ai Consigli comunali di deliberare le tariffe entro il termine del 30 settembre 2020. La società non ha dato prova di un pregiudizio specifico, diverso da quello lamentato per l’approvazione definitiva, né che il frazionamento abbia inciso sulla sostenibilità complessiva, stante la possibilità di revisione e l’accantonamento dell’1%, rivelatosi capiente.
Quanto alla mancata considerazione del disequilibrio economico-finanziario, il Consiglio di Stato chiarisce che l’art. 177 d.lgs. n. 36/2023 e, prima, l’art. 165 d.lgs. n. 50/2016 esprimono il principio secondo cui l’equilibrio rappresenta un parametro di sostenibilità dell’intera gestione. L’appellante non ha offerto alcun indizio letterale o sistematico a sostegno della tesi opposta. Il riferimento alle delibere ARERA sopravvenute non è espressione di un approccio innovativo, ma applicazione di un principio già sotteso al MTR-1.
All’epoca dei fatti l’ATO disponeva dei soli dati consuntivi e di un’anticipazione di bilancio recante una perdita contenuta rispetto al valore della produzione. In assenza di Piano industriale e di PEF pluriennale, non era ragionevolmente in grado di valutare lo squilibrio prospettico. Non è contestato che la società, pur senza Piano d’ambito, abbia poi presentato il proprio Piano industriale per il PEF 2022.
Sono respinte anche le censure sui coefficienti di gradualità, sui driver di ripartizione e sui parametri del limite di crescita. La disciplina ARERA ha natura imperativa e opera per eterointegrazione, ex art. 1339 c.c., anche sui rapporti in corso. Nel modello dei costi efficienti non tutti i costi emergenti danno luogo a obblighi di copertura tariffaria. La domanda risarcitoria cade per assenza di illegittimità dell’azione amministrativa.
Nota della Redazione
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