Sospensione ex TULPS e urgenza: nessun obbligo di avviso all’esercente (Cons. Stato n. 4140 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La misura di sospensione dell’attività di pubblico esercizio adottata dal Questore ai sensi dell’art. 100 del r.d. n. 773/1931 ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è volta a impedire il protrarsi di una situazione di pericolo per la collettività a prescindere da ogni responsabilità personale dell’esercente. Le finalità perseguite sono ex se assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990. Tale regola generale non può essere derogata in funzione della maggiore o minore afflittività della sanzione irrogata, né della circostanza che la misura coincida con il minimo edittale previsto dall’art. 14 ter, comma 2, della disciplina sugli alcolici ai minori. Parimenti irrilevante è la tempistica con cui l’Amministrazione è venuta a conoscenza dei fatti, dovendosi individuare il dies a quo nel momento della segnalazione e non in quello dell’episodio.

Il Fatto

Il Questore di Ferrara ha disposto la sospensione per quindici giorni dell’attività di un pubblico esercizio, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., a seguito della somministrazione di bevande alcoliche a tre minorenni, una delle quali si era sentita male. L’esercente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Emilia Romagna-Bologna, chiedendone l’annullamento e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

Il primo giudice ha accolto la domanda di annullamento e respinto quella risarcitoria, ritenendo che nella specie ricorressero ragioni eccezionali per derogare alla regola generale sulla non necessità dell’avviso di avvio del procedimento. L’esercente ha appellato il capo relativo al rigetto dei danni; la Questura e il Ministero dell’interno hanno proposto appello incidentale avverso il capo di annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’appello incidentale, il cui accoglimento avrebbe privato l’appellante principale dell’interesse a coltivare il gravame sul risarcimento. Nel merito, il Consiglio di Stato condivide le critiche delle Amministrazioni appellanti incidentali e riforma integralmente la decisione di primo grado.

Quanto al primo profilo, la Corte richiama i principi già affermati dal giudice di prime cure sulla natura preventiva e non sanzionatoria dell’istituto: la misura risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti e del pubblico, a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente. La regola dell’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990 esclude l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento per i provvedimenti cautelari, e tale regola non ammette deroghe legate alla misura della sanzione.

Il Tar aveva motivato la deroga sostenendo che il periodo sospensivo, coincidente con il minimo edittale dell’art. 14 ter, comma 2, fosse particolarmente afflittivo. Il Collegio ritiene errato il ragionamento: la legge collega a un comportamento una sanzione e la sua misura non incide sulla regola generale che consente di omettere il coinvolgimento procedimentale in caso di urgenza. L’Amministrazione, peraltro, ben avrebbe potuto irrogare una sanzione di maggiore durata, in ragione dell’ampia discrezionalità valutativa.

Anche il secondo percorso argomentativo del primo giudice è respinto. Il Tar aveva valorizzato la circostanza che la Questura era stata informata solo nove giorni dopo i fatti. Il Consiglio di Stato replica che, in assenza di personale di polizia al momento della somministrazione, il dies a quo per valutare la tempestività dell’intervento deve individuarsi nella data della segnalazione, il 7 giugno 2021, rispetto ai fatti del 29 maggio 2021. La sospensione è datata 9 giugno 2021; nessun ritardo è quindi configurabile, né si può pretendere una attività istruttoria in loco ulteriore rispetto alle dichiarazioni delle minorenni.

Quanto alle censure riproposte ex art. 101, comma 2, c.p.a., il Collegio le ritiene infondate: l’urgenza di provvedere in via preventiva e la credibilità delle dichiaranti, prive di ragioni per descrivere episodi non accaduti, giustificano l’operato dell’Amministrazione. L’appello incidentale è quindi accolto, il ricorso di primo grado respinto e l’appello principale dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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