Omessa comunicazione dei motivi ostativi e sanatoria in area vincolata (Cons. Stato n. 4132 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non costituisce vizio del procedimento quando l’attività amministrativa è vincolata, come nel caso della repressione degli abusi edilizi: in tale ipotesi il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato e il riesercizio del potere non potrebbe attribuire il bene della vita richiesto. La s.c.i.a. in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 non produce alcun effetto abilitativo automatico per il decorso del termine quando gli interventi non sono assentibili in radice. Gli abusi realizzati in area paesaggisticamente vincolata e comportanti la realizzazione di nuove volumetrie non sono suscettibili di sanatoria, perché l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 vieta in tal caso il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma. Il giudice non eccede i limiti del proprio potere quando ricostruisce il quadro inibitorio, senza sostituirsi a poteri amministrativi non esercitati.
Il Fatto
I proprietari e gli affittuari di un immobile hanno impugnato davanti al TAR Campania due provvedimenti comunali: l’uno dichiarativo dell’inefficacia di una s.c.i.a. in sanatoria depositata nel luglio 2021, l’altro di riemissione di una precedente ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso investiva anche l’ordinanza di demolizione originaria relativa a opere realizzate su un tratto stradale.
In un precedente giudizio il TAR aveva accolto il ricorso avverso l’archiviazione della medesima s.c.i.a., ravvisando la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, e aveva dichiarato improcedibile la domanda demolitoria. Riassunto il potere, l’amministrazione ha nuovamente inibito la s.c.i.a. e i privati hanno impugnato gli atti dinanzi al TAR, che ha respinto il ricorso. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la doglianza sulla mancata comunicazione dei motivi ostativi, che gli appellanti collegano al giudicato formatosi nel precedente giudizio. La censura non è accolta: la Corte ritiene decisivo il carattere vincolato dell’attività di repressione degli abusi edilizi. Il provvedimento in concreto adottato non avrebbe potuto essere diverso, né il riesercizio del potere potrebbe condurre all’attribuzione del bene della vita richiesto. Il vizio procedimentale, quindi, non è idoneo a travolgere l’atto.
Quanto al preteso consolidamento del titolo abilitativo per decorso del termine, il Collegio rileva che gli interventi oggetto del contendere, dettagliatamente descritti nell’ordinanza di demolizione, erano realizzati in area vincolata e non erano assentibili in radice con la s.c.i.a. in sanatoria. L’amministrazione ha dunque correttamente contestato la radicale insanabilità di quel tipo di abuso con quel tipo di procedura.
La Corte ribadisce poi che l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 non consente la sanabilità postuma degli abusi in area vincolata quando comportino la realizzazione di nuove volumetrie. Il richiamo contenuto nella sentenza di primo grado non riguardava la struttura del provvedimento impugnato, ma la completa ricostruzione degli elementi costitutivi del quadro inibitorio: il giudice non si è quindi pronunciato su poteri amministrativi non esercitati.
Il motivo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è dichiarato infondato perché generico e indimostrato: gli appellanti non indicano quali censure sarebbero state omesse. Quanto ai motivi riproposti dal primo grado, il Consiglio di Stato li dichiara in parte assorbiti e in parte infondati, escludendo in particolare che l’ordinanza di demolizione manchi di adeguata motivazione.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata. Nulla è disposto per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata.
Nota della Redazione
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