Il PEI è valutazione dinamica annuale: improcedibile il ricorso sull’anno scolastico concluso (TAR Campania n. 1135 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione del numero di ore di sostegno da assegnare all’alunno con disabilità, espressa nel P.E.I., costituisce valutazione dinamica che va effettuata all’inizio di ogni anno scolastico e deve tenere conto dell’evoluzione della situazione di handicap. Ne consegue che, intervenuta la conclusione dell’anno scolastico cui il ricorso si riferiva, il ricorso proposto per il riconoscimento del diritto all’insegnante di sostegno per l’intero orario settimanale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. La pronuncia di merito non arrecherebbe alcuna utilità ulteriore rispetto a quella già apprestata in sede cautelare, dove l’amministrazione era stata onerata del riesame del P.E.I. e dell’assegnazione delle ore necessarie. Alla declaratoria in rito segue la compensazione delle spese di lite per la fase di merito, essendo già state liquidate le spese della fase cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente, genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore con grave forma di autismo, impugnava il decreto con cui il dirigente scolastico aveva assegnato ventidue ore settimanali di sostegno, e il P.E.I. per l’anno scolastico 2023/2024, che confermava la medesima quantificazione a fronte delle quaranta ore di offerta scolastica previste per la classe frequentata dalla minore. Domandava l’annullamento degli atti e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione scolastica di convocare il GLO e di redigere un nuovo P.E.I., oltre al riconoscimento del diritto all’insegnante di sostegno per l’intera durata dell’orario scolastico.

Con ordinanza n. 838 del 22.04.2024 la Sezione accoglieva l’istanza cautelare, rilevando che la determinazione delle ore non era stata supportata da alcuna valutazione del GLO, non risultava motivata rispetto al fabbisogno di assistenza continua emergente dal PEI medesimo e disponeva il riesame del documento di programmazione, con assegnazione provvisoria delle ore occorrenti. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2025 il Collegio dava avviso, ex art. 73 c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla natura della valutazione contenuta nel P.E.I.: si tratta di determinazione dinamica, da esprimere all’inizio di ogni anno scolastico e da commisurare all’evoluzione della situazione relativa all’handicap dell’alunno. Il documento di programmazione, quindi, non esprime una regola fissa e immutabile delle ore di sostegno, ma una quantificazione periodica legata all’annualità scolastica di riferimento.

Da questa premessa discende la conseguenza processuale: essendo ormai terminato l’anno scolastico 2023/2024, cui il ricorso si riferiva, non residua alcun interesse all’esame nel merito della controversia. La stessa domanda di parte ricorrente era formulata per l’intera durata dell’orario scolastico delle quaranta ore, evidentemente con riferimento a quell’anno.

Il Collegio esclude che una pronuncia di merito possa arrecare una utilità diversa e ulteriore rispetto a quella già conseguita con la decisione cautelare. Richiama in proposito Consiglio di Stato, sez. V, n. 7228 del 27.10.2021, secondo cui il ricorso è improcedibile quando il processo non possa produrre alcun risultato utile per la parte, non potendo la decisione di annullamento comportare neppure una utilità strumentale o morale. Né risultava allegato dalle parti alcunché in ordine all’esecuzione dell’ordinanza cautelare.

Sul regolamento delle spese, la declaratoria in rito conduce alla compensazione per la fase di merito. Il Tribunale ne dà conto rilevando che le spese della fase cautelare erano già state riconosciute in favore del ricorrente e che, in vista dell’udienza pubblica, non era stata espletata alcuna ulteriore attività processuale. La sentenza ordina infine l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, in ipotesi di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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