Elusione del giudicato amministrativo e nuovi assunti motivazionali nel riesame (TAR Puglia n. 136 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non è violato né eluso quando l’amministrazione, dopo l’annullamento di un diniego, adotti un nuovo provvedimento fondato su assunti istruttori e motivazionali ulteriori e diversi rispetto a quelli censurati, che non si pongono in diretto contrasto con il giudicato. L’effetto conformativo della sentenza di annullamento resta circoscritto al divieto di riprodurre gli stessi vizi degli atti annullati e non comprime la facoltà dell’amministrazione di rieditare le proprie valutazioni, ove il decisum non ponga limiti ulteriori. Le censure che investano plurimi profili di illegittimità del nuovo provvedimento, estranee alla verifica dell’ottemperanza, appartengono al rito ordinario e vanno esaminate in quella sede, previa conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal TAR Puglia, con la sentenza n. 1024/2023, l’annullamento del diniego con cui il SUAP comunale aveva concluso negativamente il procedimento per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti. Il diniego si fondava su un parere contrario dell’ANAS, ritenuto in parte immotivato e in parte esorbitante rispetto alle competenze dell’ente gestore.
Dopo la sentenza, il SUAP ha indetto una nuova conferenza di servizi. In quella sede l’ANAS ha reso un nuovo parere, prescrivendo la realizzazione di un’intersezione a raso della strada Lamarossa con la strada statale e delle corsie specializzate di immissione e diversione. Il SUAP ha quindi invitato la società a restituire l’elaborato progettuale adeguato. La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza e motivi aggiunti per la declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato, oltre che per l’annullamento degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato se il nuovo parere e il conseguente verbale del SUAP si ponessero in contrasto con il dictum della sentenza n. 1024/2023. La risposta è negativa. Il nuovo parere non si limita a riaffermare la motivazione già censurata, né si appiattisce su di essa, ma reca nuove allegazioni istruttorie, relative al prevedibile aumento di traffico sull’intersezione e all’utilizzo della stessa da parte di mezzi pesanti.
A queste si affiancano nuovi assunti motivazionali, correlati alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione mediante corsie specializzate. Il TAR ha precisato che tali assunti, a prescindere dalla loro pertinenza e fondatezza e da ogni valutazione sulla congruità del tessuto argomentativo, valgono comunque a traslare l’apprezzamento su aspetti ulteriori e diversi, che non si pongono in immediato e diretto contrasto con il giudicato.
Il Collegio ha quindi ricostruito la portata dell’effetto conformativo dell’annullamento. Esso resta circoscritto al divieto, in caso di nuovo provvedimento sfavorevole, di riprodurre gli stessi vizi degli atti censurati, a tutela della sostanziale intangibilità del giudicato. Nella specie, la facoltà di rieditare le valutazioni era espressamente sancita dalla stessa sentenza n. 1024/2023, che aveva fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione e non aveva posto limiti ulteriori se non quello di astenersi da valutazioni sul rispetto delle distanze. Limite, quest’ultimo, non ripreso nel nuovo parere.
Da qui l’esclusione della nullità degli atti impugnati, essendosi le nuove determinazioni soffermate su questioni non affrontate dal dictum giudiziale. Le restanti censure dei motivi aggiunti, tutte dirette a contestare plurimi profili di illegittimità e perciò riconducibili al rito ordinario, sono state esaminate nella sede propria, previa conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto rigettati quanto all’actio iudicati, con rimessione sul ruolo della domanda di annullamento e spese rinviate alla pronuncia definitiva.
Nota della Redazione
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