Spedizione per posta ordinaria dell’assegno e concorso di colpa del mittente (Cass. civ. Sez. I n. 19353 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente. La scelta del servizio postale ordinario comporta, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina di settore, l’esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, configurandosi come antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore. Il giudice di merito, pertanto, non può escludere a priori la rilevanza causale della modalità di spedizione prescelta a fronte di una condotta colposa dell’ente che ha posto il titolo all’incasso, dovendo verificare in concreto se tale scelta abbia comportato un margine di rischio superiore a quello accettabile.
Il Fatto
Una compagnia assicurativa ha convenuto davanti al Giudice di pace una società affidataria del servizio postale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivante dalla negoziazione di un assegno non trasferibile, tratto sul proprio conto e incassato da un soggetto non legittimato previa contraffazione del titolo.
Il Giudice di pace ha respinto la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’attrice. Il tribunale ha invece accolto l’appello, ritenendo la compagnia legittimata ad agire nei confronti della banca negoziatrice, inammissibili perché tardive le eccezioni nuove dell’appellata, evidente la contraffazione e non configurabile il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del mittente per la scelta della posta ordinaria. La società postale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la violazione dell’art. 1176, commi 1 e 2, c.c. in relazione all’art. 1992 c.c., sostenendo che l’operatore di sportello avrebbe usato la diligenza professionale media, identificando il prenditore mediante acquisizione del documento e pagando con effetto liberatorio. Il motivo è inammissibile: non si confronta con la ratio decidendi, che ha escluso che la società avesse assolto all’onere di provare la propria diligenza quale operatore professionale, tenuto a rispondere anche per colpa lieve in presenza di una palese contraffazione del nome del beneficiario, profilo che il ricorso non considera; né illustra le ragioni della dedotta violazione di legge.
Il secondo motivo investe la violazione dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c., per avere il giudice territoriale reputato irrilevante, ai fini del concorso di colpa, la modalità di spedizione del titolo. Il motivo è fondato.
La Corte ricorda che, pur trattandosi di accertamento del nesso causale, riservato al giudice di merito, la questione non è estranea al giudizio di legittimità quando coinvolge l’individuazione del criterio di selezione delle concause rilevanti e la conformità della scelta alle norme sostanziali. Richiama le Sezioni Unite n. 9769/2020, che hanno applicato i principi degli artt. 40 e 41 cod. pen., della condicio sine qua non e della causalità adeguata.
Da tali principi discende che la scelta della posta ordinaria, in presenza di alternative più sicure, si traduce in una consapevole assunzione del rischio da parte del mittente; che la mera inosservanza degli artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156 del 1973 non basta a fondare il concorso di colpa; e che occorre valutare se la modalità prescelta abbia esposto il mittente a un margine di rischio superiore a quello accettabile secondo le regole di comune prudenza. La raccomandata e l’assicurata, consentendo di seguire il percorso del plico e di attivarsi in caso di ritardo, offrono tutele che la posta ordinaria non garantisce.
Il giudice di merito ha quindi errato nel limitarsi a escludere il concorso di colpa sul rilievo che il danno sarebbe stato evitabile con maggiori controlli dell’operatore, senza esaminare le circostanze concrete per stabilire se la scelta della spedizione ordinaria integrasse un antecedente causale concorrente. La sentenza è cassata sul punto, con rinvio al tribunale in diversa composizione.
Nota della Redazione
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