Spese di giustizia da dissesto comunale e competenza dell’organo straordinario di liquidazione (TAR Sicilia n. 1611 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione di pagamento delle spese processuali liquidate con sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto dell’ente locale, in un contenzioso avente ad oggetto fatti o atti di gestione anteriori a tale dichiarazione, rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. La sentenza che liquida le spese non costituisce il fatto generatore del credito, ma il provvedimento che determina l’insorgere del titolo di spesa. Il giudizio di ottemperanza promosso nei confronti dell’ente è pertanto dichiarato estinto, con inserimento delle somme nella massa passiva a titolo di capitale, accessori e spese.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato nascente da una sentenza del Tribunale di Catania che, riformando la decisione del Giudice di Pace, aveva dichiarato estinto il credito relativo a un verbale di accertamento della Polizia Municipale e aveva condannato il Comune al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, da distrarre a favore del procuratore anticipatario.

Si costituisce l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa dell’Ente rileva che il credito avente ad oggetto le spese di giustizia è correlato a un fatto antecedente alla dichiarazione di dissesto e ricade, pertanto, nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 248, comma 2, del d.lgs. 267 del 2000, secondo cui dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione; le procedure esecutive pendenti sono dichiarate estinte d’ufficio con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

Il perimetro della competenza dell’organo straordinario è individuato dall’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, che la riferisce ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. L’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80 del 2004, convertito nella legge n. 140/2004, vi ricomprende tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori, pur se accertati con provvedimento giurisdizionale successivamente a tale data ma non oltre quella di approvazione del rendiconto.

Il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2020, secondo cui rientrano nella competenza dell’organo straordinario non solo le poste passive già contabilizzate alla data del dissesto, ma anche le obbligazioni che, pur sorte in seguito, costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi. Il principio è corroborato dalla Adunanza plenaria n. 1 del 2022 e dalla giurisprudenza d’appello, che ha affermato la competenza dell’organo straordinario per le spese processuali liquidate con sentenza successiva al dissesto, purché pubblicata prima dell’approvazione del rendiconto (Cons. Stato, sez. V, n. 6776 del 2023, in conformità ai precedenti del C.G.A.R.S. n. 505 e 506 del 2022).

Su queste basi il Collegio esclude che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza costituisca il fatto generatore del credito: essa rappresenta il provvedimento successivo che determina l’insorgere del titolo di spesa. In coerenza con l’art. 248, comma 2, T.U.E.L., il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con inserimento delle somme nella massa passiva e gestione affidata all’organo straordinario di liquidazione. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’esito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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