Termine decadenziale per l’impugnazione dell’aggiudicazione e piena conoscenza degli atti di gara (TAR Abruzzo n. 252 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., come sostituito dall’art. 209, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre, per i concorrenti non definitivamente esclusi, dalla ricezione della comunicazione che renda contestualmente disponibili gli atti di cui all’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023, ovvero dal momento in cui tali atti siano messi effettivamente a disposizione tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il dies a quo coincide con il momento in cui il concorrente è posto in condizione di acquisire la piena conoscenza degli atti lesivi. Una successiva comunicazione di contenuto identico non riapre il termine, se non è provato che solo in tale occasione la documentazione sia stata resa nota.
Il Fatto
Una società classificatasi terza in una procedura negoziata indetta dall’Unione dei Comuni Le Terre del Sole per lavori di messa in sicurezza di una strada comunale impugna dinanzi al Tar l’aggiudicazione disposta in favore di altra impresa, chiedendone l’annullamento previa esclusione dell’aggiudicataria e della seconda classificata, con conseguente aggiudicazione e risarcimento in forma specifica. Propone censure relative all’asserita identità delle offerte tecniche dei due concorrenti che la precedono e alla mancata esclusione dell’aggiudicataria per la dichiarazione di impegno di un fornitore ritenuto estraneo al mercato di riferimento.
La stazione appaltante e l’aggiudicataria eccepiscono l’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione. Il giudizio vede la partecipazione anche delle amministrazioni statali, nei cui confronti il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare di irricevibilità. La stazione appaltante ha comunicato l’aggiudicazione con nota consegnata alla PEC della ricorrente il 27 dicembre 2024; con successiva comunicazione del 3 gennaio 2025, resa ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 36/2023, ha indicato il link della piattaforma ASMECOMM per consultare la determinazione di aggiudicazione e i verbali contenenti la motivazione dei punteggi.
Per il Tribunale è da tale ultimo momento che i concorrenti sono stati messi in condizione di conoscere la documentazione di gara e di comprendere le ragioni dell’aggiudicazione. La ricorrente non ha dimostrato che la documentazione sia stata resa nota solo con la comunicazione del 17 gennaio 2025, di contenuto identico alla precedente e inidonea a far decorrere un nuovo termine. Il ricorso, notificato il 17 febbraio 2025, è pertanto irricevibile per tardività.
La declaratoria non impedisce una sommaria delibazione del merito ai fini della soccombenza virtuale. Le censure sono infondate: dalle relazioni tecniche emerge solo una parziale coincidenza nella descrizione di alcuni criteri qualitativi, verosimilmente dovuta all’utilizzo di relazioni di identico contenuto in altre procedure; la diversità delle offerte è confermata dai differenti punteggi (80,00 e 74,57). Manca, inoltre, allegazione di indizi sulla riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale o su un collegamento sostanziale.
Quanto al fornitore, il disciplinare richiede le lettere di impegno nella busta dell’offerta tecnica a pena di esclusione: il requisito è rispettato, essendo stata inserita la lettera del fornitore che ha effettivamente fornito i materiali in contestazione. Accertata la legittimità dell’aggiudicazione, le censure verso l’offerta della seconda classificata sono inammissibili per difetto di utilità, non potendo la terza classificata ritrarre l’aggiudicazione sperata.
Il Collegio afferma la soccombenza virtuale della ricorrente e la condanna alle spese in favore della stazione appaltante e dell’aggiudicataria; compensa le spese con le amministrazioni statali, estranee alle operazioni di gara, e non liquida spese alle controinteressate non costituite.
Nota della Redazione
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