Spese legali non rimborsabili se cessa la materia del contendere davanti all’ABF (ABF Collegio di Roma n. 2158 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario la domanda di rimborso delle spese di assistenza legale proposta per la prima volta in sede di repliche è inammissibile, perché introduce un petitum nuovo rispetto al ricorso. In caso di cessazione della materia del contendere le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate: all’ABF non si applica il principio della soccombenza virtuale, con la conseguenza che la domanda di refusione non può trovare accoglimento neppure quando la pretesa sostanziale risulti fondata. La declaratoria di cessazione, una volta accertato l’integrale rimborso, assorbe la domanda principale e preclude ogni ulteriore statuizione sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, in relazione a un finanziamento contro cessione del quinto, una riduzione del debito a seguito dell’omologazione di un Piano del Consumatore ex l. n. 3/2012, disposta dal Tribunale di Roma il 31.7.2024. Secondo la prospettazione del ricorrente, l’intermediario avrebbe incassato una somma superiore a quella dovuta in violazione del provvedimento di omologazione. Dopo una restituzione solo parziale, residuava un importo di € 4.821,88 che l’intermediario rifiutava di versare.
Con ricorso del 4.7.2025 il ricorrente ha adito l’ABF chiedendo la restituzione di quella somma. In sede di controdeduzioni l’intermediario ha documentato di aver rimborsato l’intero importo preteso, oltre le spese di introduzione del giudizio, domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, in repliche, ha dato atto del rimborso e ha chiesto per la prima volta la rifusione delle spese di assistenza legale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto verificato l’intervenuta restituzione della somma di € 4.821,88 e dell’importo di € 20,00 per le spese di introduzione, confermata dal ricorrente in data 7.10.2025. Su questa base ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale di natura restitutoria.
Residuava la questione delle spese legali. Il Collegio ha rilevato che tale domanda non compariva nel ricorso, ma era stata avanzata soltanto in sede di repliche. Ha richiamato il consolidato orientamento dell’Arbitro secondo cui è inammissibile la domanda proposta per la prima volta in quella sede, in tema di mutatio libelli, citando la decisione del Collegio di Roma n. 4821/2019, richiamata dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 4519/2023.
Il medesimo principio è stato esteso alle domande risarcitorie, richiamando la decisione del Collegio di Roma n. 1035/2023, alle quali il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 4580/2025, ha assimilato la domanda di refusione delle spese legali.
Il Collegio ha aggiunto un argomento autonomo: in caso di cessazione della materia del contendere le spese legali non sono rimborsabili, poiché nel procedimento ABF non trova applicazione il principio della soccombenza virtuale. Ha richiamato in proposito la decisione del Collegio di Napoli n. 1435/2023, che ha affermato l’inapplicabilità di tale principio con conseguente non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, nonché le decisioni del Collegio di Roma n. 6068 del 14.6.2023 e n. 1629/2025, fino alla decisione dello stesso Collegio n. 5997/2025.
La conclusione è quindi articolata su due piani distinti: l’inammissibilità della domanda per tardività della proposizione e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito per difetto del diritto al rimborso. Il Collegio ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda principale e ha respinto nel resto il ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.